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	<title>Pensioni @ Manageritalia &#187; calcolo contributivo</title>
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	<description>per i pensionati di oggi e di domani</description>
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		<title>Anticipo pensione per le donne che optano per il calcolo contributivo</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Fiorino</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Per le lavoratrici dipendenti esiste una norma transitoria che da’ la possibilità di anticipare il momento del pensionamento rispetto ai lavoratori uomini. Tale disposizione – prevista in via sperimentale fino al 2015 – intende attenuare la penalizzazione che alle donne deriverà dall’aumento dell’età per il diritto alla pensione di anzianità, che dal 1° gennaio 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per le <strong>lavoratrici dipendenti</strong> esiste una norma transitoria che da’ la possibilità di anticipare il momento del pensionamento rispetto ai lavoratori uomini.</p>
<p>Tale disposizione – prevista in via sperimentale fino al 2015 – intende attenuare la penalizzazione che alle donne deriverà dall’aumento dell’età per il diritto alla pensione di anzianità, che dal 1° gennaio 2011 per le lavoratrici coinciderà con quella per il diritto alla pensione di vecchiaia.</p>
<p>Per effetto di tale norma (art. 1, comma 9, della legge 243/2004), le lavoratrici possono ottenere la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un’età di almeno 57 anni, se lavoratrici dipendenti, e 58, se lavoratrici autonome, a condizione che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo.<br />
<span id="more-1082"></span></p>
<p>Sull’argomento è recentemente intervenuto l’INPS con <strong>messaggio n. 7300 del 12 marzo 2010</strong>,<br />
precisando in particolare che possono beneficiare della sperimentazione le lavoratrici con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano maturato, entro il 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, o le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che tuttavia non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo.</p>
<p>Dopo aver precisato che la scelta per il sistema di calcolo contributivo va esercitata all’atto del pensionamento, il messaggio afferma che l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, pertanto la pensione potrà essere integrata, se ricorrono le condizioni, al trattamento minimo, e verrà erogata senza tener conto del cosiddetto “requisito dell’importo”, secondo il quale una pensione contributiva può essere erogata prima del compimento dei 65 anni di età, a condizione che risulti di importo non inferiore a 1,2 volte l&#8217;importo dell&#8217;assegno sociale.</p>
<p>Rivolgendosi ad un patronato è possibile avere un calcolo della liquidazione della pensione secondo le regole del sistema contributivo per verificare gli effetti di tale opzione che, nella maggior parte dei casi, comporta lo svantaggio di dar luogo ad una riduzione dell’importo del trattamento pensionistico.</p>
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		<title>Coefficenti per calcolare le pensioni col sistema contributivo</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Fiorino</dc:creator>
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		<category><![CDATA[24 febbraio 2010]]></category>
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		<description><![CDATA[Con il messaggio 5459 del 24 febbraio 2010 l’Inps ha comunicato i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per il pagamento delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell’anno 2010. Riportiamo di seguito il riepilogo dei calcoli da effettuare per determinare il montante contributivo individuale delle prestazioni pensionistiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il messaggio <strong>5459</strong> del 24 febbraio 2010 l’Inps ha comunicato i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per il pagamento delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell’anno 2010.<br />
Riportiamo di seguito il riepilogo dei calcoli da effettuare per determinare il montante contributivo individuale delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza nel corso del 2010.<span id="more-1057"></span></p>
<ul>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l’anno 1997, pari a <strong>1,055871</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l’anno 1998, pari a <strong>1,053597</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l’anno 1999, pari a <strong>1,056503</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l’anno 2000, pari a<strong> 1,051781</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l’anno 2001, pari a <strong>1,047781</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l’anno 2002, pari a<strong> 1,043698</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2002 per il coefficiente previsto per l’anno 2003, pari a <strong>1,041614</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2003 per il coefficiente previsto per l’anno 2004, pari a <strong>1,039272</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2004 per il coefficiente previsto per l’anno 2005, pari a <strong>1,040506</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2005 per il coefficiente previsto per l’anno 2006, pari a<strong> 1,035386</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2006 per il coefficiente previsto per l’anno 2007, pari a <strong>1,033937</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2007 per il coefficiente previsto per l’anno 2008, pari a <strong>1,034625</strong>;</li>
<li>rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2008 per il coefficiente previsto per l’anno 2009, pari a <strong>1,033201</strong>.</li>
</ul>
<p>Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2009 e quella versata nel 2010, anteriormente alla decorrenza della pensione.</p>
<p>L’importo risultante dai calcoli sopra illustrati va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore stabilito nella Tabella A, Allegato 2, della Legge n. 247/2007), di seguito riportata, in tal modo si ottiene l’importo annuo del trattamento pensionistico.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1058" title="tabella_inps" src="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2010/03/tabella_inps.png" alt="" width="329" height="205" /></p>
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		<title>Modifica dei coefficienti di calcolo…sono necessari alcuni chiarimenti</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Fiorino</dc:creator>
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		<category><![CDATA[calcolo contributivo]]></category>
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		<description><![CDATA[Riceviamo quotidianamente richieste di informazioni in merito alla revisione dei coefficienti di calcolo delle pensioni liquidate con il sistema contributivo o “misto”, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2010. Nonostante sia stato in più occasione ribadito che si tratta di una modifica peggiorativa dei criteri di calcolo, che peraltro non riguarderà coloro che andranno in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riceviamo quotidianamente richieste di informazioni in merito alla <strong>revisione dei coefficienti di calcolo</strong> delle pensioni liquidate con il sistema contributivo o “misto”, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2010.</p>
<p>Nonostante sia stato in più occasione ribadito che si tratta di una modifica peggiorativa dei criteri di calcolo, che peraltro <strong>non riguarderà coloro che andranno in pensione nel breve-medio termine</strong>, molti lavoratori in procinto di conseguire il diritto al pensionamento &#8211; sia di imprese private sia del pubblico impiego &#8211; ci chiedono di essere rassicurati in tal senso.</p>
<p>Molti di loro, in sintesi, <strong>temono</strong> &#8211; in un’ottica di revisione del sistema previdenziale pubblico &#8211; <strong>l’estensione del sistema di calcolo contributivo a tutti i lavoratori</strong>, indipendentemente dall’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, data immediatamente precedente l’entrata in vigore della cosiddetta riforma Dini (L. 335/95) che ha introdotto – seppure con una certa gradualità – il sistema di calcolo contributivo.</p>
<p>Possiamo ragionevolmente sostenere che si tratta di una <strong>eventualità alquanto remota</strong>, considerando le enormi difficoltà di raggiungere il consenso necessario a varare una riforma di tale portata. Sebbene personalità autorevoli hanno in più occasioni ribadito la necessità di modificare ulteriormente le norme che regolamentano la previdenza pubblica, gli interventi ipotizzati riguardano in particolar modo i criteri di accesso alla pensione, piuttosto che la sua misura.</p>
<p>E allora:<strong> chi saranno i lavoratori interessati alla prossima revisione dei coefficienti di trasformazione?</strong></p>
<p>Il punto di partenza, come abbiamo già accennato, è rappresentato dall’anzianità contributiva raggiunta al <strong>31 dicembre 1995</strong>. Chi a quella data ha maturato almeno 18 anni di contributi (compresi quelli figurativi e da riscatto) potrà ottenere la pensione con il sistema retributivo. Salvo che, per motivi personali, non abbia optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Per chi ha maturato meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, verrà invece adottato un sistema di calcolo “misto”: sulla quota di pensione maturata fino al 31 dicembre 1995 verrà applicato il sistema retributivo mentre la restante quota di trattamento sarà determinata con il metodo di calcolo contributivo. Sistema che, in conclusione, sarà applicato integralmente ai neo assunti dal 1° gennaio 1996 in avanti.</p>
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		<title>Il sistema contributivo ed i nuovi coefficienti di trasformazione</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Sorrentini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo contributivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Si è già evidenziato, su questo blog, il danno che sono destinati a subire, in sede di calcolo della pensione (ovviamente con l’effetto del “trascinamento” di tale danno sui futuri ratei di pensione) gli assicurati ai quali si applica -totalmente o parzialmente- il metodo di calcolo contributivo, a seguito del calo del PIL, conseguente alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è già evidenziato, su questo blog, <strong>il danno che sono destinati a subire</strong>, in sede di calcolo della pensione (ovviamente con l’effetto del “trascinamento” di tale danno sui futuri ratei di pensione) <strong>gli assicurati ai quali si applica -totalmente o parzialmente- il metodo di calcolo contributivo, a seguito del calo del PIL, conseguente alla recente, grave crisi finanziaria manifestatasi a livello mondiale.</strong></p>
<p>In proposito è da sottolineare che si è trattato di un fattore causale negativo di carattere eccezionale e non ricorrente tant’è che l’unico “precedente” viene pressoché unanimemente individuato in un evento accaduto ben 70 anni fa (crisi del 1929 negli USA).</p>
<p>E’ da tenere presente -peraltro- che <strong>ad incidere negativamente sulla determinazione degli importi di pensione con il calcolo contributivo vi è invece è un altro fattore</strong>, che attiene alla struttura stessa di tale sistema di calcolo: quello della <strong>periodica revisione dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante contributivo accumulato negli anni dai lavoratori assicurati, revisione rapportata all’evolversi della durata della vita media.</strong></p>
<p>Trattandosi di fattore connaturato al sistema di calcolo non dovrebbe esservi granché da eccepire in vista <strong>dell’entrata in vigore, a partire dal 2010, di una nuova Tabella di coefficienti, ovviamente meno favorevole ai pensionandi.</strong></p>
<p>Sennonché non si può non rilevare che momento più infelice per l’aggiornamento non si poteva scegliere, specie ove si considerino gli orientamenti finora tenuti in materia dalle forze politiche e dai diversi Governi succedutisi nel tempo dal 1995 ad oggi.</p>
<p>La <a href="http://normativo.inail.it/BDNInternet/docs/l33595.htm" target="_blank">legge n.335/1995</a>, infatti, istitutiva del sistema contributivo, aveva fissato a 10 anni dalla sua entrata in vigore il termine per la revisione dei coefficienti, ma nulla accadde nel 2005 se non –a partire da tale anno- una sorta di gara tra i vari Governi alternatisi a rinviare, per motivi elettoralistici, ciascuno al successivo la responsabilità di approvarla.</p>
<p>Alla fine con la <a href="http://www.parlamento.it/leggi/07247l.htm" target="_blank">legge n.247/2007 </a>(cioè a distanza di oltre due anni dalla scadenza del 2005) <strong>la decorrenza della revisione è stata fissata al 1°gennaio 2010</strong> –cioè a dopo altri due anni- quasi a ridosso dell’altra penalizzazione che ha colpito i pensionandi col metodo contributivo, conseguente alla mancata crescita del PIL e, per le successive revisioni, è stata prevista una cadenza triennale.</p>
<p>Alla luce delle precedenti considerazioni <strong>si auspica l’assunzione, da parte del legislatore, di iniziative idonee a rimuovere o quanto meno ad attenuare le anzidette penalizzazioni: ciò considerato anche che tali penalizzazioni verrebbero a cumularsi.</strong></p>
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