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	<title>Pensioni @ Manageritalia &#187; Leggi e Regolamenti</title>
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	<description>per i pensionati di oggi e di domani</description>
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		<title>La mancata rivalutazione delle pensioni per il 2012</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Fiorino</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L’INPS con circolare n. 10 del 2 febbraio 2012 ha finalmente fornito alle sedi territoriali le istruzioni per l’adeguamento al costo della vita degli assegni pensionistici che, come è noto, quest’anno ed il prossimo non verrà erogato a tutti i pensionati, ma solo a coloro che percepiscono trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’INPS con circolare n. 10 del 2 febbraio 2012 ha finalmente fornito alle sedi territoriali le istruzioni per l’adeguamento al costo della vita degli assegni pensionistici che, come è noto, quest’anno ed il prossimo non verrà erogato a tutti i pensionati, ma solo a coloro che percepiscono trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS.</p>
<p><a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/inps1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2680" title="inps" src="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/inps1.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a><a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/inps.jpg"><br />
</a></p>
<p>Le percentuali di perequazione per il 2012 sono indicate nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2012, che ha fissato il valore definitivo per il 2011 e quello previsionale per il 2012 per l’adeguamento delle pensioni, sulla base dei dati ISTAT.</p>
<p>L’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2011 è pari all’ <strong>1,6%</strong>.  Trattandosi di un valore superiore rispetto a quello determinato in via provvisoria per il medesimo anno (<strong>1,4%</strong>), ne deriva che l&#8217;applicazione della percentuale definitiva di perequazione automatica per l&#8217;anno 2011 comporta un conguaglio a favore dei pensionati pari allo 0,2%.</p>
<p>Per l’anno 2012, invece, la percentuale di aumento è stata fissata in via previsionale al <strong>2,6%</strong>, adeguamento che verrà attribuito solo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, che saranno rivalutati al 100% dell’inflazione.</p>
<p>Per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo ed inferiore a tale limite incrementato del 2,6%, l’aumento di rivalutazione è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.</p>
<p>Pertanto, la rivalutazione provvisoria del 2,6% verrà applicata per intero sui trattamenti pensionistici fino a 1.405,05 euro mensili (468,35 x 3), con un aumento massimo mensile di 36,54 euro, mentre gli assegni pensionistici superiori a 1.405,05 e inferiori a 1.441,59 euro (1.405,05 + 36,54) verranno incrementati fino a raggiungere l’importo di 1.441,59 euro lordi.</p>
<p>Chi, invece, è titolare di trattamenti pensionistici di importo superiore percepirà un assegno identico a quello liquidato a dicembre del 2011.</p>
<p>Nel fornire questa informativa ribadiamo la nostra aperta contrarietà per una norma che penalizza <strong><span style="text-decoration: underline;">per l’ennesima volta e per due anni di seguito</span></strong> una categoria di contribuenti, tutti i pensionati che percepiscono più di 1.000 euro netti al mese, che dovrebbe essere invece degna di tutela, come confermano le lacrime versate in proposito dal Ministro Fornero.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>L’On. Fedriga per la revisione della normativa sulla pensione di reversibilità</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Pistolese</dc:creator>
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		<category><![CDATA[News]]></category>
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		<category><![CDATA[commissione lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[reversibilità]]></category>
		<category><![CDATA[superstiti]]></category>

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		<description><![CDATA[Manageritalia ha avviato una serie di incontri con esponenti del ministero del Lavoro e del Parlamento per affrontare alcune delle delicate questioni (lavoratori esodati, perequazione e altro) scaturite in seguito alla riforma sulle norme pensionistiche contenute nella manovra “Salva Italia” del Governo Monti. In questo ambito la Federazione ha incontrato, ieri 31 gennaio, l’Onorevole Massimiliano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Manageritalia ha avviato una serie di incontri con esponenti del ministero del Lavoro e del Parlamento per affrontare alcune delle delicate questioni (<strong>lavoratori esodati, perequazione e altro</strong>) scaturite in seguito alla riforma sulle norme pensionistiche contenute nella manovra “Salva Italia” del Governo Monti. In questo ambito la Federazione ha incontrato, ieri 31 gennaio, l’<strong>Onorevole <a href="http://www.fedriga.com">Massimiliano Fedriga</a></strong>, componente della Commissione lavoro della Camera per il gruppo Lega Nord. Avevamo conosciuto il Deputato qualche mese fa durante un audizione sui provvedimenti di modifica della normativa sulla pensione ai superstiti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong> <a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/fedriga1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2647" title="fedriga" src="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/02/fedriga1-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">In quella occasione egli si impegnò a porre mano alla modifica della <strong>disciplina del cumulo dei redditi</strong> del beneficiario della <strong>pensione di reversibilità</strong>. Il testo unificato delle proposte di legge all’esame della Commissione, infatti &#8211; fino al momento dell’audizione &#8211; aveva trovato una soluzione solo per la questione dei cosiddetti “matrimoni di comodo” ma non per la richiesta (portata avanti da anni da Manageritalia) di  limitare le forti penalizzazioni subite dai superstiti che percepiscono una pensione di reversibilità qualora siano titolari di altri redditi. Penalizzazione che, in alcuni casi, porta il superstite a percepire appena un terzo dell’importo spettante all’assicurato defunto, pur avendo versato questi una contribuzione piena durante la carriera lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’audizione alla Camera Manageritalia ha proposta una revisione della cosiddetta “<strong>Tabella F” della legge 335/95</strong> ovvero di quel meccanismo che comporta la riduzione della pensione in caso di compresenza di più redditi in capo al beneficiario della pensione di reversibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’On. Fedriga, il 25 gennaio, ha presentato un <strong>emendamento</strong> che potrebbe migliorare la questione del cumulo dei redditi per i superstiti. Attualmente gli uffici della Camera stanno effettuando gli approfondimenti sul piano della <strong>copertura finanziaria</strong> cercando di reperire le risorse necessarie a coprire il provvedimento. Seguiamo l’evolversi della situazione sulla quale aggiorneremo i nostri lettori.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cumulo parziale per chi liquida la pensione con il sistema contributivo</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Fiorino</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[cumulo della pensione]]></category>
		<category><![CDATA[sistema contributivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Come è noto, l’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha stabilito – a decorrere dal 1° gennaio 2009 – il cumulo totale degli assegni pensionistici di vecchiaia e anticipati per anzianità liquidati con il sistema retributivo, con qualsiasi tipologia di reddito da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come è noto, l’articolo 19 del <strong>decreto-legge 25 giugno 2008</strong>, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha stabilito – a decorrere dal 1° gennaio 2009 – il <strong>cumulo totale</strong> degli assegni pensionistici di vecchiaia e anticipati per anzianità liquidati con il sistema retributivo, con qualsiasi tipologia di reddito da lavoro (sia dipendente che autonomo).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/cumulo-soldi.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-2639" title="cumulo soldi" src="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/cumulo-soldi.bmp" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La stessa norma ha previsto che sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo anche le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo ma a condizione che il soggetto abbia maturato i medesimi <strong>requisiti anagrafici e contributivi</strong> previsti per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ed anzianità nel sistema retributivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, se ci riferiamo alle regole introdotte dal 1° gennaio 2012, potrebbero cumulare la pensione “contributiva” con altri redditi da lavoro solo coloro che andranno in quiescenza con l’anzianità contributiva massima (attualmente 41 anni per le donne e 42 per gli uomini) o con l’età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia, attualmente pari a 66 anni (62 anni per le lavoratrici private).</p>
<p style="text-align: justify;">In caso diverso, dovrebbero applicarsi le <strong>penalizzazioni previste dalla legge 335 del 1995</strong> per i lavoratori a cui si applicherà integralmente il sistema contributivo, ovvero:</p>
<p style="text-align: justify;">a)      Se si svolge attività di lavoro dipendente:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Trattenuta dell’intera pensione fino a 63 anni di età.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Oltre i 63 anni, trattenuta del 50% della quota eccedente il minimo.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">b)      Se si svolge attività di lavoro autonomo: </p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Trattenuta del 50% della quota eccedente il minimo.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Usiamo il condizionale perché al momento non risultano chiare disposizioni da parte dell’INPS sull’argomento.</p>
<p style="text-align: justify;">Riteniamo, tuttavia, che tutti coloro che stanno valutando la possibilità di optare per il calcolo contributivo perché hanno perso il posto di lavoro e non riescono a ricollocarsi debbano essere informati dell’eventualità che la loro pensione possa essere ridotta o, addirittura, sospesa, nel caso in cui trovino un nuovo impiego.</p>
<p style="text-align: justify;">Andrebbe inoltre sollecitato il legislatore perché venga modificata una norma che, oltre a penalizzare i pensionati più deboli, incentiva il ricorso al lavoro irregolare.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Camera, nuovi correttivi, forse non definitivi, per gli esodati</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Panizza</dc:creator>
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		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[camera dei deputati]]></category>
		<category><![CDATA[disegno di legge]]></category>
		<category><![CDATA[emendamento]]></category>
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		<description><![CDATA[La Camera lo scorso 26 gennaio ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2012 che proroga termini previsti da disposizioni legislative e che contiene, tra l’altro, le norme relative ai lavoratori esodati. L&#8217;approvazione finale è prevista per la seduta di martedì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/camera-dei-deputati1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2633" title="camera-dei-deputati" src="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/camera-dei-deputati1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>La Camera lo scorso 26 gennaio ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’<strong>approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2012 che proroga termini previsti da disposizioni legislative e che contiene, tra l’altro, le norme relative ai lavoratori esodati.</strong> L&#8217;approvazione finale è prevista per la seduta di martedì 31 gennaio<br />
2012. Successivamente, il provvedimento passerà all’esame del Senato e probabilmente verrà ulteriormente modificato.<br />
<strong><a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/Il-testo-contiene-una-nuova-formulazione-dellemendamento-relativo-ai-lavoratori-esodati1.pdf">Il testo contiene una nuova formulazione dell&#8217;emendamento relativo ai lavoratori esodati</a></strong>, con una diversa copertura e con limitazioni che ne riducono i benefici.</p>
<p>Riteniamo che la nuova formulazione non sia soddisfacente, in quanto in molti casi gli accordi di risoluzione dei rapporti di lavoro, ancorché stipulati prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011), fanno riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2011. <strong>Manageritalia continua a seguire l’iter del provvedimento, </strong><strong>intervenendo insieme a Federmanager, per cercare di risolvere questa importante questione che riguarda migliaia di lavoratori, consapevoli purtroppo che qualsiasi sarà la soluzione adottata non potrà essere risolutiva per tutti.</strong></p>
<p>Preferiamo inoltre non rispondere a quesiti individuali in quanto è possibile che la normativa venga ulteriormente modificata in sede di esame da parte del Senato.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L’Inps sospende migliaia di erogazioni legate al reddito</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
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		<description><![CDATA[L’Inps ha sospeso l’erogazione delle prestazioni a tutti coloro che non hanno invitato il modello Red relativo al 2009. Il provvedimento, illustrato nel messaggio 47 del 2 gennaio 2012, riguarda diverse tipologie di prestazioni legate al reddito, come assegni di invalidità, pensioni ai superstiti e integrazioni al minimo. La decisione riguarda decine di migliaia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’<strong>Inps</strong> ha sospeso l’erogazione delle prestazioni a tutti coloro che non hanno invitato il <a href="http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B5773%3B5902%3B6085%3B6112%3B&amp;lastMenu=6112&amp;iMenu=1&amp;p4=2">modello Red</a> relativo al 2009. Il provvedimento, illustrato nel messaggio 47 del 2 gennaio 2012, riguarda diverse tipologie di prestazioni legate al reddito, come assegni di invalidità, pensioni ai superstiti e integrazioni al minimo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/modello-red.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2625" title="modello red" src="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/modello-red-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La decisione riguarda <strong>decine di migliaia di persone</strong> che, se non vogliono vedersi revocare in maniera definitiva il trattamento, devono presentare &#8211; entro 60 giorni dal 2 gennaio &#8211; i dati reddituali e le altre informazioni richieste.  </p>
<p style="text-align: justify;">In Italia le persone che, anche per bassa o nulla capacità reddituale (propria e della famiglia) hanno diritto a un trattamento previdenziale o assistenziale sono circa <strong>10 milioni, </strong>spiega<strong> </strong><a href="http://eventiquattro.ilsole24ore.com/eventi-e-altro/finanza-e-finanziamenti/notizie/2012/01/05/maxi-blocco-per-invalidita-assegni-.aspx">questo articolo de Il Sole 24 Ore</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra loro ci sono i titolari di un assegno di invalidità o di <strong>invalidità civile</strong>, i <strong>pensionati sociali</strong>, i beneficiari di pensioni ai <strong>superstiti</strong> (indirette o di reversibilità) e tutti coloro che hanno <strong>pensioni integrate al minimo</strong>, trattamenti di famiglia <strong>(assegni familiari</strong>) e altre <strong>erogazioni assistenziali</strong>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Milleproroghe: dalle Commissioni parlamentari sì a modifiche per gli “esodati”</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Panizza</dc:creator>
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		<category><![CDATA[affari costituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[decreto milleproroghe]]></category>
		<category><![CDATA[esodati]]></category>

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		<description><![CDATA[Le commissioni riunite Bilancio e Affari costituzionali della Camera hanno dato il via libera al decreto Milleproroghe (Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC 4865-A) e inviato il provvedimento in Aula dove oggi, lunedì 23, alle ore 15 inizierà la discussione generale. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/decreto-milleproroghe1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2606" title="decreto milleproroghe" src="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/decreto-milleproroghe1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Le commissioni riunite Bilancio e Affari costituzionali della Camera hanno dato il via libera al decreto Milleproroghe (Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC <a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/4865-A.pdf">4865-A</a>) e inviato il provvedimento in Aula dove oggi, lunedì 23, alle ore 15 inizierà la discussione generale.</p>
<p><strong>La novità più rilevante, come già vi avevamo anticipato, riguarda la deroga alla nuova normativa previdenziale per i lavoratori cosiddetti esodati</strong> che non saranno penalizzati. I relativi costi vengono coperti attraverso un innalzamento dell’aliquota previdenziale dei lavoratori autonomi e di quella degli iscritti alla gestione separata, come prevede l’emendamento presentato dai relatori (Gianclaudio Bressa PD e Gioacchino Alfano PDL) e approvato lo scorso venerdì dalle Commissioni I e V riunite. All’emendamento è stata aggiunta una clausola di salvaguardia in cui si prevede che, nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti, si potrà procedere anche con un aumento dei contributi che le imprese versano per gli ammortizzatori sociali.</p>
<p><strong>Gli &#8216;esodati&#8217;, cioè quanti hanno sottoscritto un accordo con l’azienda in <a href="http://crisiesviluppo.manageritalia.it/">crisi</a> per dimettersi, pensando di poter andare in pensione entro qualche mese, potranno andarvi con le vecchie regole e non con quanto era stato stabilito dalla riforma previdenziale, che li lascerebbe senza pensione e senza lavoro.</strong></p>
<p>In sintesi, la nuova norma include tra i soggetti interessati i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge “Salva-Italia” n. 201 del 2011 (6.12.2011), sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-<em>ter</em><strong><em> </em></strong>del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.</p>
<p><strong>Continuiamo a seguire con attenzione l’iter del provvedimento.</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Una via d’uscita per chi è senza stipendio e senza pensione</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Pistolese</dc:creator>
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		<description><![CDATA[E’ in discussione alla Camera dei Deputati in queste ore un emendamento al decreto milleproroghe presentato dai relatori della I e V Commissione, che prevede l’esclusione dalle nuove regole per l’accesso alla pensione per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in base ad accordi individuali prima della data di entrata in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/decreto-milleproroghe.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2603" title="decreto-milleproroghe" src="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/decreto-milleproroghe-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>E’ in discussione alla Camera dei Deputati in queste ore un <a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/emendamento-al-decreto-milleproroghe.pdf">emendamento al decreto milleproroghe</a> presentato dai relatori della I e V Commissione, che prevede l’esclusione dalle nuove regole per l’accesso alla pensione per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto <strong>in base ad accordi individuali</strong> prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (quindi prima del 6 dicembre)  e alle seguenti condizioni: che la data di cessazione risulti da elementi certi e oggettivi e che il lavoratore al momento della risoluzione risulti in possesso dei requisiti che avrebbero comportato il conseguimento del trattamento pensionistico entro un periodo <strong>non superiore a 24 mesi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il medesimo emendamento, di cui si parla in <a href="http://www.assinews.it/articolo_stampa_oggi.aspx?art_id=6614">quest&#8217;articolo</a> pubblicato oggi su Il Sole 24 Ore, prevede che saranno esclusi dalla  penalizzazione spettante a chi ha diritto alla pensione anticipata ma non ha compiuto i 62 anni, coloro che posseggono una anzianità contributiva “effettiva”, compresi i periodi di maternità e di leva (quindi rientra nella penalizzazione il periodo del riscatto di laurea).</p>
<p style="text-align: justify;">Per conoscere nei dettagli i pareri di cui si è discusso nella Commissione Lavoro si può <a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/leggere-questo-documento.pdf">leggere questo documento</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta emendativa esaminata, che Manageritalia appoggia perché salva molti degli “esodati”, anche se non tutti, sarà posta in votazione probabilmente questa mattina alla Camera.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa rappresenta una <strong>via d’uscita</strong> per quelli che sono usciti precocemente dalle aziende prima della riforma di dicembre confidando nelle vecchie regole pensionistiche e che ci hanno scritto sul blog in questi giorni.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Basta contanti oltre i mille euro: l’Inps scrive a 450mila pensionati</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolo' Gori Sassoli</dc:creator>
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		<category><![CDATA[governo Monti]]></category>
		<category><![CDATA[riforme]]></category>

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		<description><![CDATA[Centinaia di migliaia di pensionati italiani devono adeguarsi al provvedimento, introdotto dal governo Monti con la Legge 214 del 22 dicembre 2011, che limita l’uso del contante alle transazioni sotto i mille euro e impone alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Locali di erogare le pensioni che superano questa cifra esclusivamente attraverso metodi di pagamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Centinaia di migliaia di pensionati italiani devono adeguarsi al provvedimento, introdotto dal governo Monti con la <strong>Legge 214 del 22 dicembre 2011</strong>, che limita l’uso del contante alle transazioni sotto i <strong>mille euro</strong> e impone alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Locali di erogare le pensioni che superano questa cifra esclusivamente attraverso metodi di pagamento elettronici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/Coda_alle_poste.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2587" title="Coda_alle_poste" src="http://pensioni.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/01/Coda_alle_poste-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">In vista dell’effettiva entrata in vigore del provvedimento, il 7 marzo, l’Inps ha inviato circa <a href="http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/finanza-personale/pensioni/dettaglio.html?newsId=N351522"><strong><span style="text-decoration: underline;">450mila</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> <strong>lettere</strong></span></a> invitando i percettori di pensioni mensili superiori ai mille euro a comunicare all’Istituto quali modalità di accredito alternative al contante preferiscono tra quelle previste dalla nuova normativa:  su conto corrente, su libretto postale o su carta ricaricabile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;adeguamento alle nuove modalità di pagamento dovrà avvenire <strong>entro fine febbraio</strong> e potrà essere fatta sia tramite il sito dell’Inps (da parte degli utenti che possiedono il Pin), di persona in una sede territoriale dell’Istituto oppure presso gli uffici di banche e delle Poste.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il numero di pensionati, specialmente i più anziani, che non dispongono di un conto corrente e non hanno dimestichezza con i pagamenti elettronici si può ipotizzare che, nei prossimi mesi, tanto i pensionati senza<em> cittadinanza </em>bancaria<em> </em>quanto gli operatori dell’Inps, delle banche e delle assicuratori dovranno avere molta <strong>pazienza…</strong>  </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Anticipare la pensione anche agli uomini disoccupati</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Fiaschi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[anticipo]]></category>
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		<category><![CDATA[liquidazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Per le lavoratrici dipendenti esiste una norma transitoria che da’ la possibilità di anticipare il momento del pensionamento rispetto ai lavoratori uomini. Tale disposizione – prevista in via sperimentale fino al 2015 – era stata introdotta per attenuare la penalizzazione che alle donne sarebbe derivata dall’aumento dell’età per il diritto alla pensione di anzianità, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per le lavoratrici dipendenti esiste una norma transitoria che da’ la possibilità di <strong>anticipare</strong> il momento del pensionamento rispetto ai lavoratori uomini. Tale disposizione – prevista in via sperimentale fino al 2015 – era stata introdotta per attenuare la penalizzazione che alle donne sarebbe derivata dall’aumento dell’età per il diritto alla <strong>pensione di anzianità</strong>, che dal 1° gennaio 2011 per le lavoratrici sarebbe coincisa con quella per il diritto alla <strong>pensione di vecchiaia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La soluzione adottata, rivolta a porre rimedio all’anzidetta disparità di trattamento, aveva suscitato a suo tempo non poche perplessità, in quanto la liquidazione secondo le regole di calcolo del <strong>sistema contributivo</strong> comporta, nella maggior parte dei casi, lo svantaggio di dar luogo a notevoli riduzioni degli importi pensionistici. In realtà sembra non siano molte le donne che hanno esercitato questa opzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, se l’alternativa è ritrovarsi senza alcuna fonte di reddito, noi riteniamo debba essere offerta questa possibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Per effetto di tale norma transitoria (art. 1, comma 9, della legge 243/2004), mantenuta in vigore dalla recente Manovra Monti, le lavoratrici possono quindi, ancora oggi, ottenere la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un’età di almeno 57 anni, se lavoratrici dipendenti, e 58, se lavoratrici autonome, a condizione che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Vorremmo dare una <strong>risposta concreta</strong> ai molti lavoratori colpiti dal decreto 201/2011 che, una volta espulsi dalle aziende, non ricevono ammortizzatori sociali perché appartengono a categorie &#8211; come quella dei dirigenti &#8211; che non ne hanno diritto per legge, non hanno più una retribuzione e non possono accedere alla pensione per il posticipo dei requisiti per l’accesso.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Anche loro sono una categoria di lavoratori penalizzata: perché non dargli la stessa possibilità che hanno le donne?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La nostra proposta, che verrà presentata nell’ambito della concertazione avviata in questi giorni dal Governo con le parti sociali, è quella di <strong>estendere anche ai lavoratori uomini disoccupati</strong> da almeno 12 mesi la deroga già prevista per le lavoratrici dall’art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e mantenuta dal D.L. 201/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale proposta si basa su due principi sui quali poggiano le misure previdenziali varate con il decreto “salva-Italia” e cioè:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>“la previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e per donne”;</li>
<li>“la presenza di clausole derogative per le categorie dei “bisognosi”.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> Si tratterebbe sicuramente di una soluzione <strong>sostenibile</strong>, perché vi farebbe ricorso solo chi si trova realmente in una condizione critica ed è perciò disposto a ricevere un assegno pensionistico inferiore a quello che gli sarebbe stato liquidato al momento del raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla Manovra, e soprattutto, perché la pensione conseguente sarebbe calcolata sui contributi versati, ponderata secondo l’età del richiedente e penalizzata rispetto a quanto sarebbe la stessa pensione con il sistema retributivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma l’opzione è pochi maledetti e subito piuttosto che di più ma tra 4, 5 o 7 anni. <strong>Personalmente farei scegliere. Voi?</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Che pensione di reversibilità avrà mia moglie?</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Fiorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[reddito familiare dei superstiti]]></category>
		<category><![CDATA[reversibilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Riceviamo molte richieste di chiarimenti da parte di pensionati che, anche se godono di buona salute, vorrebbero essere sicuri, quando sarà il momento, di lasciare la loro consorte in una situazione di tranquillità economica. Molti si preoccupano per il susseguirsi di notizie sulla possibilità che siano state (o saranno) introdotte penalizzazioni sulle pensioni di reversibilità.  Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Riceviamo molte richieste di chiarimenti da parte di pensionati che, anche se godono di buona salute, vorrebbero essere sicuri, quando sarà il momento, di lasciare la loro consorte in una situazione di tranquillità economica. Molti si preoccupano per il susseguirsi di notizie sulla possibilità che siano state (o saranno) introdotte penalizzazioni sulle <strong>pensioni di reversibilità</strong>. </p>
<p style="text-align: justify;">Con la presente, si desidera quindi fornire informazioni utili, prendendo a riferimento il caso tipico di un pensionato che lascia come sola <strong>superstite</strong> la moglie e cosa avviene se la beneficiaria della pensione di reversibilità è titolare di altri redditi (ad esempio una propria pensione e/o una casa di proprietà).</p>
<p style="text-align: justify;">La pensione di reversibilità, se il beneficiario è il solo coniuge superstite, è pari al 60% dell’assegno pensionistico percepito dal dante causa.  Se, tuttavia, il coniuge è anche titolare di altri redditi, vige la regola di carattere generale secondo la quale gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario ma con alcune limitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In pratica, non vengono applicate riduzioni alla pensione di reversibilità nel caso in cui il superstite percepisca redditi fino a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l&#8217;importo mensile in vigore al 1° gennaio.</p>
<p style="text-align: justify;">Facciamo un esempio pratico: nel 2011 il trattamento minimo mensile è pari 468,35 euro che moltiplicati per 13 e poi per 3, corrispondono a 18.265,65 euro. Quindi, se nel 2011 il coniuge superstite era titolare di redditi di importo complessivamente non superiori a 18.265,65 euro annui, la pensione liquidata dall’<strong>INPS</strong> è pari al 60% della pensione percepita dal pensionato deceduto, senza ulteriori decurtazioni; se invece i redditi superano il suddetto importo, vengono applicate delle riduzioni, come di seguito illustrato:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="576"><strong>Ammontare dei redditi</strong></td>
<td valign="top" width="239">
<p align="center"><strong>Percentuali di riduzione</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="576">Redditi superiori a <strong>3</strong> volte il trattamento minimo INPS</p>
<p>(nel 2011, superiori a 18.265,65 euro annui)</td>
<td valign="top" width="239">
<p align="center">25 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="576">Redditi superiori a <strong>4</strong> volte il trattamento minimo INPS</p>
<p>(nel 2011, superiori a 24.354,20 euro annui)</td>
<td valign="top" width="239">
<p align="center">40 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="576">Redditi superiori a <strong>5</strong> volte il trattamento minimo INPS</p>
<p>(nel 2011, superiori a 30.442,75 euro annui)</td>
<td valign="top" width="239">
<p align="center">50 %</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">In presenza di redditi di poco superiori al limite stabilito per ciascuna fascia di <strong>reddito</strong>, è prevista una norma di salvaguardia per cui il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.</p>
<p style="text-align: justify;">I redditi che concorrono a raggiungere i predetti limiti sono tutti quelli assoggettabili all’<strong>IRPEF</strong>, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:</p>
<p style="text-align: justify;">• dei trattamenti di fine rapporto e delle relative eventuali anticipazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">• del reddito di casa d’abitazione e relative pertinenze;</p>
<p style="text-align: justify;">• delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;</p>
<p style="text-align: justify;">• la stessa pensione di reversibilità o qualunque altra pensione di reversibilità di cui l’interessato è titolare, in Italia o dall’Estero.</p>
<p style="text-align: justify;">Sia all&#8217;atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l&#8217;esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.</p>
<p style="text-align: justify;">Una modifica normativa che, salvo interventi futuri, avrà effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 riguarda il caso in cui al momento del matrimonio il pensionato, poi deceduto, avesse un’età superiore ai 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a 20 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove si verifichi questa situazione e, al momento del decesso del pensionato, non siano trascorsi almeno 10 anni dalla data del matrimonio, verrebbe applicata una penalizzazione sull’importo della pensione di reversibilità pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto ai 10 anni stabiliti dal legislatore come periodo “ragionevole” per statuire che il matrimonio non sia stato contratto allo scopo di fruire indebitamente della pensione di reversibilità. </p>
]]></content:encoded>
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