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	<title>Pensioni @ Manageritalia &#187; Arnaldo Sorrentini</title>
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	<description>per i pensionati di oggi e di domani</description>
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		<title>Ancora sul sistema contributivo ed i nuovi coefficienti di trasformazione</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Sorrentini</dc:creator>
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		<category><![CDATA[anzianità contributiva]]></category>
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		<description><![CDATA[Su di un piano generale è da osservare che l’enorme (e non certo incolpevole) ritardo con cui sarà attuata la prima revisione dei coefficienti di trasformazione darà luogo ad un altrettanto enorme “scalone” che danneggerà gravemente gli assicurati che chiederanno la pensione contributiva o “mista” a partire dal 1°genaio 2010. I  nuovi coefficienti daranno luogo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su di un piano generale è da osservare che l’enorme (e non certo incolpevole) ritardo con cui sarà attuata <strong>la prima revisione dei coefficienti di trasformazione darà luogo ad un altrettanto enorme “scalone” che danneggerà gravemente gli assicurati che chiederanno la pensione contributiva o “mista” a partire dal 1°genaio 2010.<br />
</strong></p>
<p><strong>I  nuovi coefficienti daranno luogo, infatti, ad un abbattimento delle pensioni tra il 6,38% per chi abbia 57 anni, il 7,07% per chi ne abbia 60, e l’8,41% per chi ne abbia 65.<br />
</strong>Ci si è limitati ad indicare solo le anzidette tre età perché esse sono le sole età pensionabili con il metodo esclusivamente contributivo sulla base della legislazione vigente (rimanendo ovviamente invariato il sistema delle cosiddette “quote” per le pensioni da liquidare con il sistema retributivo): 60 anni per la pensione di vecchiaia delle donne, 65 per quella degli uomini e 57 solo per alcuni casi individuali (ad esempio pensioni di anzianità per le donne a condizione che optino per il calcolo contributivo).</p>
<p>La cosiddetta “forchetta” 57/65 anni è stata eliminata, infatti, dalla <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/04243l.htm" target="_blank">legge n. 243/2004 </a>(legge Maroni), non modificata sul punto dalla legge n. <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/07247l.htm" target="_blank">247/2007</a>, anche se la stampa, forse riprendendo pedissequamente la “Tabella A” allegata alla legge n. 247/2007, continua a farvi riferimento.</p>
<p>Al riguardo non si può non rilevare che risulta a dir poco sorprendente che da nessuna parte si siano levate proteste contro l’introduzione di questo nuovo “scalone”.</p>
<p>Va peraltro anche rilevato che <strong>nel caso di liquidazione della pensione con il sistema misto (retributivo per l’anzianità contributiva fino al 31.12.1995) e contributivo per l’anzianità successiva a tale data, continuerà a farsi riferimento ai coefficienti di trasformazione intermedi previsti per le età comprese tra i 58 (59 dal 01.07.2009) e 64 anni</strong>. Ciò accadrà in particolare per le pensioni di anzianità da liquidare secondo la disciplina contenuta nella <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/07247l.htm" target="_blank">legge n.247/2007</a>.</p>
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		<title>Il sistema contributivo ed i nuovi coefficienti di trasformazione</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Sorrentini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo contributivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Si è già evidenziato, su questo blog, il danno che sono destinati a subire, in sede di calcolo della pensione (ovviamente con l’effetto del “trascinamento” di tale danno sui futuri ratei di pensione) gli assicurati ai quali si applica -totalmente o parzialmente- il metodo di calcolo contributivo, a seguito del calo del PIL, conseguente alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è già evidenziato, su questo blog, <strong>il danno che sono destinati a subire</strong>, in sede di calcolo della pensione (ovviamente con l’effetto del “trascinamento” di tale danno sui futuri ratei di pensione) <strong>gli assicurati ai quali si applica -totalmente o parzialmente- il metodo di calcolo contributivo, a seguito del calo del PIL, conseguente alla recente, grave crisi finanziaria manifestatasi a livello mondiale.</strong></p>
<p>In proposito è da sottolineare che si è trattato di un fattore causale negativo di carattere eccezionale e non ricorrente tant’è che l’unico “precedente” viene pressoché unanimemente individuato in un evento accaduto ben 70 anni fa (crisi del 1929 negli USA).</p>
<p>E’ da tenere presente -peraltro- che <strong>ad incidere negativamente sulla determinazione degli importi di pensione con il calcolo contributivo vi è invece è un altro fattore</strong>, che attiene alla struttura stessa di tale sistema di calcolo: quello della <strong>periodica revisione dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante contributivo accumulato negli anni dai lavoratori assicurati, revisione rapportata all’evolversi della durata della vita media.</strong></p>
<p>Trattandosi di fattore connaturato al sistema di calcolo non dovrebbe esservi granché da eccepire in vista <strong>dell’entrata in vigore, a partire dal 2010, di una nuova Tabella di coefficienti, ovviamente meno favorevole ai pensionandi.</strong></p>
<p>Sennonché non si può non rilevare che momento più infelice per l’aggiornamento non si poteva scegliere, specie ove si considerino gli orientamenti finora tenuti in materia dalle forze politiche e dai diversi Governi succedutisi nel tempo dal 1995 ad oggi.</p>
<p>La <a href="http://normativo.inail.it/BDNInternet/docs/l33595.htm" target="_blank">legge n.335/1995</a>, infatti, istitutiva del sistema contributivo, aveva fissato a 10 anni dalla sua entrata in vigore il termine per la revisione dei coefficienti, ma nulla accadde nel 2005 se non –a partire da tale anno- una sorta di gara tra i vari Governi alternatisi a rinviare, per motivi elettoralistici, ciascuno al successivo la responsabilità di approvarla.</p>
<p>Alla fine con la <a href="http://www.parlamento.it/leggi/07247l.htm" target="_blank">legge n.247/2007 </a>(cioè a distanza di oltre due anni dalla scadenza del 2005) <strong>la decorrenza della revisione è stata fissata al 1°gennaio 2010</strong> –cioè a dopo altri due anni- quasi a ridosso dell’altra penalizzazione che ha colpito i pensionandi col metodo contributivo, conseguente alla mancata crescita del PIL e, per le successive revisioni, è stata prevista una cadenza triennale.</p>
<p>Alla luce delle precedenti considerazioni <strong>si auspica l’assunzione, da parte del legislatore, di iniziative idonee a rimuovere o quanto meno ad attenuare le anzidette penalizzazioni: ciò considerato anche che tali penalizzazioni verrebbero a cumularsi.</strong></p>
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		<title>Trattamenti pensionistici privilegiati</title>
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		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Sorrentini</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni parlamentari]]></category>

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		<description><![CDATA[Tra le diverse proposte in tema di WELFARE formulate da Manageritalia in occasione della recente manifestazione in difesa del potere di acquisto delle pensioni, organizzata a Milano il 20 Aprile 2009, vi è anche quella intesa ad eliminare, o quantomeno a ridurre i numerosi privilegi, quasi sempre del tutto ingiustificati, elargiti nel tempo ad una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le diverse proposte in tema di WELFARE formulate da Manageritalia in occasione della recente manifestazione in difesa del potere di acquisto delle pensioni, organizzata a Milano il 20 Aprile 2009, vi è anche quella intesa ad eliminare, o quantomeno a <strong>ridurre i numerosi privilegi, quasi sempre del tutto ingiustificati, elargiti nel tempo ad una serie di categorie.</strong></p>
<p>Tale proposta, apprezzata e condivisa anche dal <a href="http://www.itinerariprevidenziali.it/pubblicazioni_cv.html" target="_blank">Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale On. Brambilla,</a> presente alla manifestazione, rappresenta invero tutt’altro che una novità nell’azione di Manageritalia, che ha da tempo approfondito il problema in uno studio redatto nel marzo 2007 sollecitandone la soluzione nel corso degli incontri avuti con i rappresentanti delle diverse forze politiche.</p>
<p>Sostanzialmente <strong>invariati sono rimasti i privilegi attribuiti ai parlamentari nazionali rispetto a quelli rilevati nello studio sopra citato:</strong> minima anzianità contributiva (5 anni) per il diritto al vitalizio; “clausola oro” per la sua perequazione automatica, età pensionabile solo recentemente elevata a 65 anni, ma con ampie possibilità di anticiparla fino a 60 o addirittura a 50 anni.</p>
<p><strong>Né lascia ben sperare l’attuale dibattito sulla proposta di riduzione del numero di parlamentari formulata dal Presidente del Consiglio,</strong> proposta che ove approvata, potrebbe anzi finire con il costituire un  alibi per la conservazione dei privilegi.</p>
<p><strong>Al riguardo vanno anche ricordati i privilegi, ancor meno giustificati, previsti in favore degli ex parlamentari</strong> (tessera autostradale, rimborso di biglietti ferroviari, aerei e marittimi, nonché assistenza sanitaria) e la coriacea resistenza opposta dagli stessi a qualche primo tentativo di un loro ridimensionamento.</p>
<p>Con riferimento ai consiglieri regionali, la cui indennità, come è noto, è collegata a quella dei parlamentari, è da rilevare che un primo tentativo di ridurla del 10% previsto dalla legge finanziaria per il 2006 è fallito, in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 157, depositata l’8 maggio 2007, lo ha dichiarato illegittimo (accogliendo un ricorso  della Regione Campania) per violazione dell’autonomia finanziaria dalla Regione.</p>
<p>Il taglio è stato riproposto, con riferimento anche ad altri sprechi, con la legge finanziaria per il 2007 (L. 296/06, art.  1 c. 721/723) adottando previsioni normative che dovrebbero poter resistere anche ad eventuali impugnative alla Corte Costituzionale.</p>
<p>Del tutto immodificate e, incredibilmente, pressochè del tutto trascurate e quasi dimenticate, sono rimaste le posizioni di privilegio relative ad alcune altre categorie, posizioni evidenziate nel citato studio di Manageritalia e ciò nonostante che in taluni casi si tratti di privilegi addirittura più esagerati rispetto a quelli riconosciuti agli stessi parlamentari (commissari europei, membri delle Authority).</p>
<p><strong>E’ da ritenere, quindi, che per l’attuazione della proposta in esame l’impegno di Manageritalia non potrà che continuare con forte determinazione</strong>.</p>
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		<title>Il sistema previdenziale pubblico contributivo e la crisi finanziaria</title>
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		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Sorrentini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[sitema contributivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Come è noto, ai fini del calcolo della pensione con il sistema contributivo, la legge n. 335/1995 prevede (art. 1 , c. 8 e c. 9), per le contribuzioni utili a pensione, la rivalutazione, al 31 dicembre di ciascun anno, in base alla variazione media quinquennale del PIL “nominale” (cioè aumento del PIL più inflazione). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come è noto, ai fini del calcolo della pensione con il sistema contributivo, la <a href="http://www.uniroma2.it/cgil/ccnl/legge1995335.htm" target="_blank">legge n. 335/1995 </a>prevede (art. 1 , c. 8 e c. 9), per le contribuzioni utili a pensione, la rivalutazione, al 31 dicembre di ciascun anno, in base alla variazione media quinquennale del PIL “nominale” (cioè aumento del PIL più inflazione).</p>
<p>È di tutta evidenza, quindi, <strong>l’incidenza negativa che, ai fini della determinazione dell’importo di pensione comporta la presenza, nel quinquennio precedente la rivalutazione, di annualità nelle quali non si è avuto alcun aumento del PIL, ma anzi un calo dello stesso. </strong></p>
<p><span id="more-275"></span></p>
<p>Ciò è avvenuto a seguito della grave crisi finanziaria che, partita dagli USA, si è poi rapidamente estesa a livello mondiale: in Italia, ed es., dopo un calo del PIL dell’1%  nel 2008, per il 2009 lo si prevede (FMI) nella misura del 4,4%.</p>
<p>Si tratta di un <strong>effetto negativo molto rilevante</strong> perché colpisce soggetti già danneggiati dall’applicazione di un sistema di calcolo della pensione in sé penalizzante, rispetto a quello retributivo.</p>
<p>Al riguardo, pur non potendosi certo addebitare, a così notevole distanza di tempo, al legislatore del 1995 la mancata previsione dell’attuale crisi finanziaria (non prevista, del resto, in epoca ben più recente, neanche dai più accreditati economisti) è da dire che sembrerebbe comunque opportuno, per ragioni di equità, che il legislatore attuale assumesse iniziative idonee a rimuovere l’anzidetta penalizzazione, considerato che l’aggancio della rivalutazione della contribuzione al PIL fu prevista dalla legge n. 335/ proprio allo scopo di attenuare la disparità di trattamento rispetto agli assicurati che avrebbero conservato il diritto alla pensione retributiva.</p>
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		<title>Alcune considerazioni sull’ordinanza del tribunale di Vicenza</title>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Sorrentini</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

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		<description><![CDATA[La notizia relativa all’emissione di tale ordinanza ha ovviamente avuto, anche sul nostro blog, ampio e meritato risalto. Il successo sembra dovuto ad un complesso di fattori: l’elevata professionalità dello studio legale del Prof. Mattia Persiani, al quale Manageritalia ha affidato il mandato, il notevole supporto ad esso offerto da Manageritalia anche in termini di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La notizia relativa all’emissione di tale<strong> ordinanza ha ovviamente avuto, anche sul <a href="http://pensioni.manageritalia.it/2009/04/22/blocco-perequazione-2008-dichiarate-rilevanti-le-motivazioni-di-incostituzionalita-avanzate-da-manageritalia/?preview=true&amp;preview_id=163&amp;preview_nonce=422208c570" target="_blank">nostro blog</a>, ampio e meritato risalto.<br />
</strong>Il successo sembra dovuto ad un complesso di fattori: <strong>l’elevata professionalità dello studio legale del Prof. Mattia Persiani, al quale Manageritalia ha affidato il mandato</strong>, il notevole supporto ad esso offerto da Manageritalia anche in termini di argomentazioni da far valere in giudizio, e <strong>la particolare sensibilità del magistrato adito.</strong></p>
<p><span id="more-239"></span><strong></strong></p>
<p>Con riferimento all’art. 38, 2° c., l’ordinanza insiste nel censurare il blocco totale della perequazione in quanto nel bilanciamento tra due principi di rilevanza costituzionale (art. 38 della Costituzione e art. 3) si incide totalmente su uno di essi (adeguatezza della pensione) e si tutela integralmente l’altro ( solidarietà sociale, collegata alle esigenze di equilibrio della finanza pubblica).</p>
<p><strong>L’ordinanza evidenzia come la totale non perequazione automatica delle pensioni più elevate incida negativamente sulla proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta durante l’attività lavorativa, e come la stessa determini una ingiustificata disparità di trattamento tra titolari di pensioni medio-alte e pensioni meno elevate.</strong></p>
<p>Sembra infine utile ricordare che, <strong>in merito all’esigenza di un bilanciamento tra due principi di “uguale rango costituzionale”, la giurisprudenza costituzionale non appare uniforme , anche se va rilevata, specie negli ultimi anni, una prevalenza di quella tendente a privilegiare le esigenze di equilibrio della  finanza pubblica, come del resto avvenuto con riferimento all’unico precedente specifico di blocco totale della perequazione di cui all’art. 59, c. 13 delle legge n, 449/1997 (sentenza n. 256/01).</strong><br />
<strong>Non mancano, peraltro, decisioni in senso opposto, quando le anzidette esigenze assumano “un peso determinante, tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto (sentenza n. 304/1994)”.</strong></p>
]]></content:encoded>
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