Come è noto, l’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha stabilito – a decorrere dal 1° gennaio 2009 – il cumulo totale degli assegni pensionistici di vecchiaia e anticipati per anzianità liquidati con il sistema retributivo, con qualsiasi tipologia di reddito da lavoro (sia dipendente che autonomo).
La stessa norma ha previsto che sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo anche le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo ma a condizione che il soggetto abbia maturato i medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ed anzianità nel sistema retributivo.
Pertanto, se ci riferiamo alle regole introdotte dal 1° gennaio 2012, potrebbero cumulare la pensione “contributiva” con altri redditi da lavoro solo coloro che andranno in quiescenza con l’anzianità contributiva massima (attualmente 41 anni per le donne e 42 per gli uomini) o con l’età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia, attualmente pari a 66 anni (62 anni per le lavoratrici private).
In caso diverso, dovrebbero applicarsi le penalizzazioni previste dalla legge 335 del 1995 per i lavoratori a cui si applicherà integralmente il sistema contributivo, ovvero:
a) Se si svolge attività di lavoro dipendente:
-
Trattenuta dell’intera pensione fino a 63 anni di età.
-
Oltre i 63 anni, trattenuta del 50% della quota eccedente il minimo.
b) Se si svolge attività di lavoro autonomo:
-
Trattenuta del 50% della quota eccedente il minimo.
Usiamo il condizionale perché al momento non risultano chiare disposizioni da parte dell’INPS sull’argomento.
Riteniamo, tuttavia, che tutti coloro che stanno valutando la possibilità di optare per il calcolo contributivo perché hanno perso il posto di lavoro e non riescono a ricollocarsi debbano essere informati dell’eventualità che la loro pensione possa essere ridotta o, addirittura, sospesa, nel caso in cui trovino un nuovo impiego.
Andrebbe inoltre sollecitato il legislatore perché venga modificata una norma che, oltre a penalizzare i pensionati più deboli, incentiva il ricorso al lavoro irregolare.












Ho compiuto 57 anni il 1-1-2012 e il 28 febbraio 2012 ho maturato 38 anni di lavoro, vorrei sapere se posso usufruire della legge art. 1, comma 9, legge 243/2004 con la regola del sistema contributivo. Applicando questo sistema quale calcolo mi verrebbe posto per l’erogazione della pensione?Grazie.
2 febbraio 2012 alle 10:25@ Mirella,
2 febbraio 2012 alle 14:23La norma prevista dall’art. 1, comma 9, della legge 243/2004, in via sperimentale fino al 31.12.2015, è stata mantenuta in vigore dalla recente Manovra Monti. Il calcolo della pensione viene fatto applicando integralmente il sistema contributivo, anche con riferimento alle anzianità maturate fino al 31.12.1995.
Ho cessato il rapporto di lavoro a Marzo come Dirigente Commercio per 22 anni.
19 marzo 2012 alle 09:53Con il riscatto deli anni di laurea ho 32 anni di contribuzione. Vorrei aprire una Società ed iscrivermi alla Gestione Speciale Commercianti per pagare I contributi e maturare I cinque anni che mancano al raggiungimento die 42 e 1 mese per la pensione anticipata.
Nel calcolo finale della pensione quanto maturato come Dirigente al 31/12/2011 sara’ intaccato dal fatto si essere nella Gestione Commercianti o no?
Il mio Obiettivo e’ di non perdere quanto acquisito in precedenza
@Giuseppe T
28 marzo 2012 alle 11:06Non possiamo garantire che non avrà penalizzazioni dall’iscrizione alla Gestione Commercianti nei 10 anni precedenti al pensionamento, ma non è possibile determinare con tanto anticipo quali saranno i reali effetti sull’importo della pensione.