Il 29 luglio, ottenuto il voto di fiducia anche alla Camera, è stata varata la Manovra Finanziaria.

Il testo approvato non contiene particolari novità per quanto riguarda la materia pensionistica, dal momento che nessuno degli emendamenti presentati dalle parti sociali è stato accolto.

Montecitorio - Camera dei Deputati

Conseguentemente, per quanto riguarda l’applicazione delle nuove finestre di decorrenza di 12 o 18 mesi non è stata introdotta alcuna clausola di salvaguardia per coloro che, a decorrere dal 2011 matureranno il requisito contributivo di 40, né per chi era stato autorizzato alla prosecuzione volontaria dei contributi prima dell’entrata in vigore del DL 78 del 31 maggio 2010.

Ribadiamo che non sono interessati all’applicazione delle nuove norme sulle finestre di decorrenza:

  • coloro che hanno già maturato o matureranno i requisiti (anagrafico e contributivo) entro il 31 dicembre 2010;
  • i lavoratori dipendenti che erano in preavviso di licenziamento o dimissioni alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il termine del periodo di preavviso;
  • coloro per i quali al raggiungimento del limite di età viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione alla quale sono adibiti (ad esempio, piloti e autisti di mezzi pubblici);
  • il personale della scuola, che continuerà ad andare in pensione con la finestra unica di settembre, avendo maturato i requisiti di età e di contribuzione entro il 31 dicembre dello stesso anno;

inoltre, nel limite di 10.000 lavoratori beneficiari, la precedente normativa continuerà ad applicarsi a chi:

  • è in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010 e matura i requisiti prima della scadenza della mobilità;
  • si trova in mobilità lunga, sempre in base ad accordi ante 30 aprile 2010;
  • all’entrata in vigore del DL 78/2010 era titolare di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (ad esempio, i lavoratori del credito).

Sarà l’INPS a monitorare le richieste di pensionamento che perverranno da parte dei lavoratori suddetti. Il raggiungimento del limite delle 10mila unità verrà individuato utilizzando come criterio la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La legge di conversione conferma l’innalzamento dell’età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici pubbliche che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sarà pari a 65 anni; viene quindi meno la gradualità inizialmente prevista per l’equiparazione dell’età pensionabile a quella degli uomini.

Le lavoratrici pubbliche che conseguiranno il diritto a pensione sulla base del requisito anagrafico di 61 anni in vigore nel 2010 o di 62 anni nel 2011, se lo desiderano, non dovranno affrettarsi a cessare il rapporto di lavoro, in quanto potranno richiedere la certificazione del diritto al pensionamento e quindi continuare a lavorare ed andare in pensione anche in un secondo momento con i requisiti già maturati.

La norma stabilisce anche i criteri per il futuro innalzamento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità per tutti i lavoratori, sulla base delle statistiche elaborate dall’ISTAT reltative alla speranza di vita della popolazione. Il primo adeguamento, che non potrà essere superiore a tre mesi, decorrerà dal 1° gennaio 2015, il secondo dal 1° gennaio 2019 ed i successivi con cadenza triennale.