Dal 1 gennaio il calcolo della pensione verrà effettuato in base ai nuovi coefficienti di trasformazione previsti dalla riforma che, progressivamente, porterà il sistema retributivo verso quello contributivo e innalzerà l’età pensionabile. I nuovi coefficienti saranno utilizzati per calcolare le pensioni di chi non ha versato almeno 18 anni di contributi entro la fine del 1995.

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, quando andrà in pensione, riceverà, una somma proporzionale ai contributi effettivamente versati durante la carriera professionale e non un importo calcolato sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni.
Chi non ha raggiunto i 18 anni di contributi entro fine 1995, invece, dovrà calcolare la propria pensione con il sistema “misto”, in parte legato ai contributi versati, in parte a quanto guadagnato.

La maggior parte di chi dovrà fare i conti col “misto” sarà penalizzata. Una minoranza di lavoratori dipendenti con redditi elevati, però, potrà beneficiare di pensioni più generose.

A spiegarlo è un articolo de Il Sole 24 Ore in cui si legge: “A 65 anni di età e 31 di contributi, di cui 14 versati dal ‘96, il sistema misto si rivela più generoso di quello retributivo per i redditi alti, da 60mila euro in su. Tutto ciò si spiega con il fatto che per la quota contributiva la capitalizzazione del montante non risente, come invece accade nella formula retributiva, della riduzione dei rendimenti oltre una certa soglia. Infatti, sulla parte di retribuzione superiore al cosiddetto “tetto” (42.069 euro nel 2009) per ogni anno di lavoro non viene più riconosciuta una quota di pensione del 2%, ma una percentuale via via più bassa, ridotta a meno della metà (0,90%) per le retribuzioni annuali oltre gli 80mila euro”.

Situazioni simili a questa riguardano molti associati nel pieno della carriera lavorativa che possono ancora aspirare a godersi la pensione come i propri “fratelli maggiori” senza dover fare i conti – come i loro “fratelli minori” – con la prospettive di avere una pensione pari a circa il 45-50% dell’ultima retribuzione percepita, se non integrata da eventuali versamenti volontari a un fondo di previdenza complementare.