Si è già evidenziato, su questo blog, il danno che sono destinati a subire, in sede di calcolo della pensione (ovviamente con l’effetto del “trascinamento” di tale danno sui futuri ratei di pensione) gli assicurati ai quali si applica -totalmente o parzialmente- il metodo di calcolo contributivo, a seguito del calo del PIL, conseguente alla recente, grave crisi finanziaria manifestatasi a livello mondiale.
In proposito è da sottolineare che si è trattato di un fattore causale negativo di carattere eccezionale e non ricorrente tant’è che l’unico “precedente” viene pressoché unanimemente individuato in un evento accaduto ben 70 anni fa (crisi del 1929 negli USA).
E’ da tenere presente -peraltro- che ad incidere negativamente sulla determinazione degli importi di pensione con il calcolo contributivo vi è invece è un altro fattore, che attiene alla struttura stessa di tale sistema di calcolo: quello della periodica revisione dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante contributivo accumulato negli anni dai lavoratori assicurati, revisione rapportata all’evolversi della durata della vita media.
Trattandosi di fattore connaturato al sistema di calcolo non dovrebbe esservi granché da eccepire in vista dell’entrata in vigore, a partire dal 2010, di una nuova Tabella di coefficienti, ovviamente meno favorevole ai pensionandi.
Sennonché non si può non rilevare che momento più infelice per l’aggiornamento non si poteva scegliere, specie ove si considerino gli orientamenti finora tenuti in materia dalle forze politiche e dai diversi Governi succedutisi nel tempo dal 1995 ad oggi.
La legge n.335/1995, infatti, istitutiva del sistema contributivo, aveva fissato a 10 anni dalla sua entrata in vigore il termine per la revisione dei coefficienti, ma nulla accadde nel 2005 se non –a partire da tale anno- una sorta di gara tra i vari Governi alternatisi a rinviare, per motivi elettoralistici, ciascuno al successivo la responsabilità di approvarla.
Alla fine con la legge n.247/2007 (cioè a distanza di oltre due anni dalla scadenza del 2005) la decorrenza della revisione è stata fissata al 1°gennaio 2010 –cioè a dopo altri due anni- quasi a ridosso dell’altra penalizzazione che ha colpito i pensionandi col metodo contributivo, conseguente alla mancata crescita del PIL e, per le successive revisioni, è stata prevista una cadenza triennale.
Alla luce delle precedenti considerazioni si auspica l’assunzione, da parte del legislatore, di iniziative idonee a rimuovere o quanto meno ad attenuare le anzidette penalizzazioni: ciò considerato anche che tali penalizzazioni verrebbero a cumularsi.








La mia domanda è molto semplice: con l’entrata in vigore nel 2010 dei nuovi coefficienti, come sarà effettuato il calcolo per la pensione contributiva fino ad allora? Si utilizzeranno, sul montante fino a tutto il 2009, i vecchi coefficienti e i nuovi saranno utilizzazti solo per il montante derivante dal 2010 in poi?
19 giugno 2009 alle 11:56 amPremetto che io ho 58 anni nel 2009 e dovrei andare in pensione con il sistema misto acquisendo tutti i requisiti nel 2012 con finestra il 1/7/2013.
Grazie
Gentile Elvio, mi dispiace molto doverle dare una risposta tutt’altro che gradevole: secondo la normativa vigente i nuovi coefficienti destinati ad entrare in vigore dal 2010 si applicheranno –purtroppo– anche all’intero montante contributivo accumulato anteriormente al 2010. Superfluo dirle che si tratta di una iniquità (per una serie di motivi che sono stati già in parte indicati sul blog e che a breve saranno ulteriormente approfonditi) per la cui eliminazione o quanto meno attenuazione Manageritalia si adopererà nelle sedi opportune.
22 giugno 2009 alle 5:12 pmArnaldo Sorrentini
Sono un pubblico dipendente (statale), faccio 60 anni ad ottobre e ho accumulato circa 42 anni di contribuzione. Sono in regime di sistema retributivo. Potrei sapere se incorro nelle penalità per il ribasso dei coefficienti previsti dal 1/1/2010 se decido di andare in pensione oltre la predetta data (è mia intenzione chiedere il pensionamento dal 1/1/2011? C’è chi dice che il ribasso riguarda solo chi si trova nel sistema contributivo o misto, c’è chi, invece asserisce chele penalità saranno applicate a tutti coloro che scelgono di andare in pensione a partire dal 1/1/2010 sia che si trovano in regime retributivo, contributivo o misto. Grazie e mi scusi se ho già fatto tre messaggi. La ringrazio per il suo contributo che mi sarà molto illuminante.
26 giugno 2009 alle 6:13 pmi nuovi coefficienti 2010 si applicheranno anche a chi ha gia’ maturato la pensione e ha deciso di continuare a lavorare?
26 giugno 2009 alle 9:04 pmGrazie
la revisione dei coefficienti di trasformazione riguarderà solo le pensioni liquidate con il sistema contributivo o misto, pertanto tutti coloro che hanno già maturato (o matureranno in futuro) i requisiti per il pensionamento con il sistema retributivo, ma non hanno ancora richiesto all’INPS la liquidazione del trattamento pensionistico, non subiranno penalizzazioni da questo intervento normativo. La medesima precisazione vale per i dipendenti pubblici”.
30 giugno 2009 alle 4:37 pmSono dipendente universitario, ho 58 anni compiuti a giugno 2009, ho iniziato a lavorare a settembre del 1972 e la prima finestra di uscita se non erro è in data 1 gennaio 2010.
1 luglio 2009 alle 2:18 pmVorrei sapere se sono in regime retributivo o misto e se l’entrata in vigore dei nuovi coefficenti mi può penalizzare e come?
La ringrazio per la cortese attenzione.
una precisazione.
2 luglio 2009 alle 12:22 ammi riferivo a chi,come me,ha gia’ raggiunto il diritto alla pensione contributiva (con la tabella Dini) ed ha deciso di continuare a lavorare.
Se decidessi di andare in pensione entro il 2009 avrei applicati coefficienti piu’ alti di quelli che entreranno in vigore il 1 gennaio 2010.
Cioe’,andando in pensione nel 2010 e quindi lavorando piu’ a lungo la mia pensione sarebbe inferiore a quella del 2009.
Grazie
Gentile Adolfo,
2 luglio 2009 alle 12:22 pmMi sembra opportuno ricordarle che la flessibilità della tabella Dini nella scelta del momento di pensionamento (“forchetta” dai 57 ai 65 anni) è stata abrogata dalla Riforma Maroni, che richiede, per il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, il raggiungimento per gli uomini, dei 65 anni di età.
Gentile Giovanni,
2 luglio 2009 alle 12:23 pmIl diritto al calcolo della pensione con applicazione del sistema retributivo è riservato a tutti i lavoratori (pubblici e privati) che possono far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995.
egr. dr A. SORRENTINI,
ho maturato il diritto alla pensione contributiva al 31-12-2007 con tanto di certificato INPS.
2 luglio 2009 alle 6:42 pmPertanto sono libero di andare in pensione in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
Ecco il perche’ della mia domanda sui nuovi coefficienti del 2010.
Ancora grazie.
ho maturato 35 anni di servizio nella prima metà dell’anno 2009, ho 60 anni compiuti in marzo
4 luglio 2009 alle 5:44 pmpotrei andare in pensione con la finestra 1.1.2010 ma potrei anche dare le dimissioni prima di tale data ( nel corso del 2009,in agosto o settembre ) perdendo la retribuzione per il periodo che mi separa dalla pensione. In questo caso mi verrà calcolata lo stesso con i coefficienti penalizzanti del 1.1.2010 ? Dovrei fare dei versamenti in proprio all’inps ?
La ringrazio per la risposta
Gentile Adolfo, a seguito delle sue ultime precisazioni ritengo che nel suo caso- in base a quanto disposto dall’art.1, commi 3, 4 e 5 della L. 243/04 (Riforma Maroni) dovrebbero continuare a trovare applicazione i coefficienti vigenti anteriormente al 2010.
7 luglio 2009 alle 11:19 amGentile Giuseppe, per poterle rispondere è necessario che lei comunichi quanti anni di anzianità contributiva poteva far valere alla data del 31.12.1995.
7 luglio 2009 alle 11:26 amLa mia domanda è piuttosto semplice ma piena di perplessità:
7 luglio 2009 alle 11:43 amho già acquisito il diritto alla pensione con l’INPS (anni: 59/ 60 a settembre c.a. e 38 anni di contributi) con il sistema retributivo avendo maturato i 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995.
I nuovi coefficienti che entreranno in vigore nel 2010 riguarderanno anche me??
Qualcuno mi ha suggerito di andare in pensione il primo dicembre c.a.
Vorrei andare in pensione dopo aver maturato i 40 anni.
Cosa mi suggerite di fare.
Tali coefficienti riguardano esclusivamente le pensioni liquidate con il sistema contributivo??o misto??
Nell’attesa ringrazio e saluto.
Antonio Liuzzi
Caro Antonio, avendo lei maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 i coefficienti non la riguardano: essi si applicano infatti esclusivamente in sede di liquidazione delle pensioni con il sistema contributivo o misto.
7 luglio 2009 alle 1:01 pmsono in servizio dal 1 marzo 1970 e sono nato nel 1949.
11 luglio 2009 alle 12:02 amNel primo anno di servizio sono stato assunto come giornaliero.
A me conviene andare in pensione entro il 2009 o prorogare di altri anni la mia permanenza in servizio. Sono dirigente ospedaliero.
distinti saluti giuseppe tringali
La mia situazione è questa :
30 anni e 7 mesi contributi INPS
10 anni contributi INPDAP
dovendo optare per la totalizzazione che probabilmente mi è più favorevole con 40 anni di contributi raggiunti ad aprile 2009, lascerei il lavoro a gennaio 2010. Sapendo che la totalizzazione viene liquidata con il metodo contributivo sarò coinvolta da questa uteriore riduzione??
Grazie
13 luglio 2009 alle 9:41 am“In linea di massima la risposta è affermativa. Tuttavia abbiamo dei dubbi sul fatto che l’intera pensione venga calcolata con il sistema contributivo, vista l’anzianità maturata nell’INPS, sempre che si tratti della gestione lavoratori dipendenti. Pertanto per avere una risposta puntuale al quesito, consigliamo di rivolgerti ad un Patronato, trattandosi di strutture che possono agevolmente risalire a tutte le informazioni necessarie per una attenta verifica delle singole situazioni contributive”.
13 luglio 2009 alle 2:29 pmsono un dirigente medico e ho maturato i requisiti per pensione retributiva con possibilità di uscita il 1/1/2010 con 58 anni di età e 38 anni di contributi.
14 luglio 2009 alle 2:48 pmmi hanno detto che se tarderò l’uscita per un periodo nel 2010 avrò diritto agli aumenti contrattuali anche relativi al biennio 2010-2011.
vorrei sapere se è vero e per quanto tempo dovrei lavorare nel 2010 per accedere a questa possibilità.
grazie valeria
Gentile Valeria,
14 luglio 2009 alle 5:21 pmabbiamo inoltrato il quesito per competenza alla CIMO-ASMD, organizzazione che rappresenta i dirigenti medici del SSN, aderente a CONFEDIR-MIT. Verrà quindi contattata al più presto per una risposta all’indirizzo di posta elettronica da lei indicato.
Buon giorno, sono un dipendente pubblico, nella sanità, ho 63 anni di età e oltre 40 anni di contributi, vorrei andare in pensione nel 2011. Mi è stato detto che con i nuovi coefficienti previsti da quella data avrei una penalizzazione economica di oltre 100 euro. Avrei piacere di un Suo cortese autorevole parere su ciò che per me sarebbe meglio ! Grazie. Guido
15 luglio 2009 alle 7:55 am“In base alle informazioni fornite non sembra ipotizzabile che nel suo caso verrà adottato il sistema di calcolo contributivo o misto, quindi non dovrebbe essere penalizzato dalla revisione dei coefficienti. Per avere una risposta puntuale al quesito, consigliamo tuttavia di chiedere l’ausilio di un Patronato, trattandosi di strutture che possono agevolmente risalire a tutte le informazioni necessarie per una attenta verifica delle singole situazioni contributive”.
15 luglio 2009 alle 3:53 pmSalve, sono un dipendente della Regione Campania con 37,1 anni di servizio dopo ricongiunzione ai sensi della Legge n, 29/79 e 59 anni di età quindi nel sistema retruibutivo:
16 luglio 2009 alle 1:12 pmVorrei sapere se con la modifica dei coefficienti la mia pensione verrà calcolata con i vecchi coefficienti?
Grazie
Buongiorno,
17 luglio 2009 alle 2:16 pmho letto le molteplici domande che Le sono state inoltrate. Dovrei avere, dalle risposte da Lei date, una visione chiara anche sulla mia situazione pensionistica ma, in reattà così non è. Per maggiore chiarezza, vorrei porle la seguente domanda alla quale terrei avere una sua risposta per confortarmi e dissipare i miei dubbi. Al 30/11/2007 ho raggiunto i 40 anni di contribuzione, certificati dall’INPS, nell’ottobre del 2009 compio i 58 anni. Dal patronato ACLI mi è stato detto che nella mia posizione non verrò “toccato” dalla revisione dei coefficenti, decorrenti dall’1°gennaio 2010. E’ vero? Posso stare tranquillo?
La ringrazio per una sua risposta.
Cordiali saluti. Fedeli.
Buon giorno, quali azioni sono state intraprese per protestare e rendere meno iniqua “La Gestione Separata” ? Vorrei aggregarmi ed appoggiarle .Grazie Giovanna 56
19 luglio 2009 alle 9:30 amBuongiorno,
il mio ulteriore questito è questo :
optando per la totalizzazione con 40 anni di contributi raggiunti ad aprile 2009 ma non avendo ancora maturato l’età di 60 anni di vecchiaia (inps) che raggiungerò solo fra 4 anni, sicuramente la mia pensione sarà liquidata tutta con il sistema contributivo, La mia domanda è questa :
20 luglio 2009 alle 10:04 amse richiedo la pensione in regime di totalizzazione a far data dall’ 1/12/2009 che coefficiente di trasformazione verrà utilizzato? Grazie
Gentile Pasquale,
20 luglio 2009 alle 10:39 amla modifica dei coefficienti di trasformazione non riguarderà coloro che avranno liquidata la pensione integralmente con il sistema retributivo. In ogni caso per avere una risposta puntuale al quesito, consigliamo di chiedere l’ausilio di un Patronato, trattandosi di strutture che possono agevolmente risalire a tutte le informazioni necessarie per una attenta verifica delle singole situazioni contributive.
Gentile Emilio,
20 luglio 2009 alle 10:40 amla modifica dei coefficienti di trasformazione non riguarderà coloro che avranno liquidata la pensione integralmente con il sistema retributivo e, cioè, tutti i lavoratori dipendenti che, come nel suo caso, avevano maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995. La penalizzazione interesserà, invece, le giovani generazioni che hanno iniziato a versare contributi all’INPS dal 1996 in avanti e coloro che non avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità inferiore ai 18 anni si vedranno calcolata la pensione con un sistema misto: quello retributivo, con riferimento all’anzianità maturata al 31.12.1995, e quello contributivo per l’anzianità maturata successivamente a tale data. Non possiamo quindi che confermarle quanto riferitole dal Patronato ACLI.
OK
20 luglio 2009 alle 3:21 pmGentile Antonia,
21 luglio 2009 alle 10:20 amI nuovi coefficienti di trasformazione si applicheranno sui trattamenti liquidati dal 1° gennaio 2010 in avanti, quindi per tutte le pensioni liquidate anteriormente a quella data si fa riferimento ai coefficienti attualmente in vigore.
Gentile Giovanna, ringraziamo per l’intervento e informeremo sul blog in merito ad eventuali nostre future iniziative
21 luglio 2009 alle 4:42 pmEgregio dott. Sorrentini ho letto le domande e risposte del vostro booger e poi ho chiesto alla mia amministrazione pubblica se il cambiamento dei coefficienti di calcolo 2010 avrebbero influito sul calcolo della mia pensione – con il sistema retributivo ( 41 anni di servizioe 59 di età) – mi è stato risposto che avranno influenza su tutti i calcoli di pensione sia contributiva che retributiva. Avrei voluto trattenermi ancora in servizio per trovarmi nel nuovo contratto Statali in scadenza 31.12.2009 ma dopo queste notizie sono confusa. Grazie e Saluti
21 luglio 2009 alle 5:47 pmVolevo sapere sono dirigente dal 1998
22 luglio 2009 alle 4:08 pmDopo quanti anni posso andare con la pensione da dirigente.
Ad oggi ho 31 anni di contribuzione.
Grazie
Angelo
Gentile Pina,
23 luglio 2009 alle 11:17 amPer poter valutare con cognizione di causa la decisione migliore in merito al momento in cui richiedere il pensionamento, Le consigliamo di rivolgersi ad un Patronato dove potrà richiedere delle stime di calcolo della pensione
Egregio Prof. Sorrentini,
premesso che i destinatari del trattamento pensionistico con metodo contributivo – alla data del 1° gennaio 2010 – ad avviso dello scrivente, non possono vantare una anzianità di servizio utile per poter essere collocati in pensione, va da se che i ” futuri pensionandi ” dalla predetta data siano da individuare tra coloro che vantano una anzianità maggiore ( 35-36 anni ) utile per il collocamento a riposo .
Pertanto, chi, come lo scrivente, vanta una anzianità utile per il trattamento pensionistico con il metodo retributivo, avendo una anzianità di aa. 37 di serv. e 63 di età, andando in pensione dall’1/10/2010, quali richi corre ? Gli saranno applicati i nuovi coefficienti di trasformazione ?
La ringrazio infinitamente e resto in attesa di riscontro con la consentita urgenza.
24 luglio 2009 alle 10:39 amPasquale FABRIZIO
Gentile Sig. Fabrizio,
24 luglio 2009 alle 3:29 pmcon riferimento alla Sua premessa, devo ricordarLe innanzitutto- pur non avendo la questione rilevanza concreta nel Suo caso – che per il perfezionamento del diritto a pensione con il metodo contributivo è sufficiente un’anzianità contributiva di appena 5 anni. Essendone ormai trascorsi circa 14 dall’entrata in vigore della legge n. 335/95, vi sono quindi già numerosi soggetti titolari di questo tipo di pensione. Rispondendo ora al quesito da Lei posto relativo al paventato rischio di applicazione, nel suo caso, dei nuovi coefficienti di trasformazione, sono lieto di dirLe che tale rischio è del tutto inesistente in quanto, tenuto conto dell’anzianità che Lei potrà vantare alla data dell’1/10/2010 (37 anni), certamente alla data del 31/12/1995 ne poteva far valere almeno 18, con conseguente diritto ad ottenere una pensione calcolata interamente con il metodo retributivo.
Ho 71 anni compiti + mesi otto. Godo di una pensione sociale . Ho lavorato quale geometra dipendente di imprese private dal 01.03.1960 al 30.09.1976. Le varie imprese mi hanno versato contribuzione fino al maggio 1972 e poi dal giugno al settembre 1973 non versando contributi per il periodo giugno 1972 a maggio 1976. Il datore di lavoro relativo al periodo mancante è deceduto e l’impresa è stata estinta da circa 30 anni. Come posso fare per ottenere la pensione dall’INPS di Potenza ?
26 luglio 2009 alle 12:16 pmGentile Rocco, in questi casi il lavoratore può chiedere all’Inps la costituzione di una rendita vitalizia per ottenere l’accredito del periodo di omissione contributiva.
27 luglio 2009 alle 3:56 pmSi tratta di un versamento all’Inps il cui importo è calcolato in relazione all’età, alla retribuzione, al sesso, alla lunghezza del periodo da regolarizzare e all’anzianità contributiva. Una volta pagata la cifra richiesta, l’Inps accrediterà il periodo non coperto da contribuzione sulla sua posizione assicurativa. E’ tuttavia necessario che Lei sia in possesso di documentazione originale avente data certa che possa comprovare la sussistenza del rapporto lavoro per il periodo a cui si fa riferimento. Le consigliamo, inoltre, di rivolgersi ad un Patronato per poter valutare la convenienza di una tale soluzione e per l’inoltro della relativa pratica amministrativa.
Salve,
29 luglio 2009 alle 1:20 pmsono un insegnante che al 31 dicembre del 1995 ha maturato un’anzianità contributiva di 17 anni 11 mesi e 13 giorni. Vorrei sapere se rientro totalmente nel calcolo retributivo o nel sistema misto.
Circa due anni fa ho presentato all’inpdap la richiesta di riscatto dell’aspettativa per motivi di studio per un periodo di 30 giorni risalente al 1979, in base alla disposizioni dell’art 1, cc. 789/790, L.n. 296/2006 che prevede che i riscatti possono essere riferiti anche ad anni precedenti al 1997. L’inpdap ha rigettato l’istanza specificando che tale riscatto è solo per periodi successivi al 31/12/1996 (DL n 184 del 30/04/1997). Il patronato continua a dire che invece è possibile. Chi ha ragione? Che fare per rientrare totalmente nel metodo retributivo?
Grazie
Gentile Filippo,
30 luglio 2009 alle 12:16 pmci risulta che si possa ottenere il riscatto per i periodi di aspettativa per motivi di studio, quindi l’unica soluzione, visto che l’INPDAP rigetta la domanda, dovrebbe essere quella del ricorso amministrativo e poi giudiziale, che si può predisporre sempre tramite il Patronato.
Salve
31 luglio 2009 alle 5:50 pma Ottobre 2009 avrò 60 anni.Sono stato assunto nell’Azienda Ospedaliera il 1/1/76 quindi mi sembra di rientrare nel sistema retributivo.Ho riscattato i 2 anni del servizio militare nella Marina e di conseguenza ,il 1/1/2010 ,avrò 36 anni di servizio.Volevo solo sapere se mi conviene andare in pensione a Gennaio 2010 o aspettare ancora un anno.Cioè di quanto sarebbe,approssimativamente,la differenza di stipendio.
Grazie infinite e cordiali saluti
gent MO DOTTOR A SORRENTINI .
4 agosto 2009 alle 7:42 pmil mio nome è raffaele e la mia situazione attuale non è chiara. nel gennaio 2004 sono stato licenziato .avendo maturato la pensione; sono andato in pensione e ho impugnato il licenziamento vincendo il primo e l’appello e sono stato reintegrato al lavoro.il mio datore non mi fa rientrare ma mi da mensilmente lo sipendio perche e andato in cassazione .nel frattempo io verso ogni mese all’inps 300 euro per la pensione la somma totale 60.000euro .io sono stato in pensione per 3 anni . Adesso sono passati gia 3 anni che ho fatto causa per il Mobbing ma come lei ben sa occorre ancora del tempo ed ecco il problema piu grosso . Nell’Anno2003 il mio reddito e stato 29.663 euro con il calcolo dei migliori dei 10 anni.adesso il mio stipendio e di1500 e invece stando alla sentenza dovrei percepire 2053EURO.Quindi l’azienda versa contributi piu bassi . Se dovessi vincere la causa di mobbing e ottenere gli arretrati per legge il datore di lavoro dovra versare i contributi maggiorati e poi andare in pensione con 42-43 anni di contributi QUANTO SARA LA PENSIONE? GRAZIE DI cuore. ad MAIORA RAFFAELE .
Vorrei porLe una domanda che mi sta roteando per la testa da quando ho deciso di andare in pensione dal 01/01/2010 , cioè io al 31/12/2009 maturo 38anni e 6 mesi contributivi avendo iniziato l’attività lavorativa il 1/7/1971,avendo compiuto 58 anni di età nel marzo 2009 ,Le chiedo la penalizzazione che averra da gennaio 2010 interessera anche mè e con che metodo sarà conteggiata la mia pensione (non so se convenga o meno andarci) La ringrazio e La saluto cordialmente
7 agosto 2009 alle 7:26 pmSalve,vorrei chiederLe se mi puo dare delucidazioni in merito a quanto segue:
sono un dipendente pubblico (sanità) assunto nel giugno 74,al 31 dicembre 2009 avrò maturato
38 anni e 6 mesi di contributi (ho riscattato precedente attivita lavorativa da 1/7/1971 al 16/6/1974) ho 58 anni di età fatti a marzo 2009,pertanto avro maturato il diritto ad andare in pensione, se volessi restare in servizio a gennaio 2010 subirò la penalizzazione con i nuovi parametri?
Mi conviene aspettare i 40 anni contributivi che avro a luglio 2011 con conseguente 60 anni di età
La ringrazio per la sua eventuale risposta e la saluti
8 agosto 2009 alle 1:24 pmsalve
10 agosto 2009 alle 9:18 amsono un dirigente farmacista e ho maturato i requisiti per pensione retributiva con possibilità di uscita il 1/1/2010 con 58 anni di età e 38 anni di contributi, poichè ho già inoltrato istanza di pensione, non ho chiaro se anche per me si applichernno i nuovi coefficienti di calcolo inoltre, mi hanno detto che se tarderò l’uscita per un periodo nel 2010 avrò diritto agli aumenti contrattuali anche relativi al biennio 2010-2011.
vorrei sapere se è vero e per quanto tempo dovrei lavorare nel 2010 per accedere a questa possibilità.
grazie fernando
@ Raffaele
2 settembre 2009 alle 3:37 pmGli esperti che collaborano al blog non possono pronunciarsi in merito a
questo genere di quesito se non in maniera generica, dal momento che per
dare informazioni puntuali su una materia così delicata ed in continua
evoluzione come è quella previdenziale è assolutamente necessario avere un
quadro completo della situazione contributiva di ogni singolo lavoratore.
A questo scopo sono stati istituiti i Patronati, enti a cui riteniamo
opportuno rinviare l’esame dei singoli casi individuali.
Gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge hanno, appunto, il compito di
assistere gratuitamente i lavoratori per lo svolgimento delle pratiche
previdenziali.
Troverà l’elenco di tali Enti sul sito internet dell’INPS http://www.inps.it , cliccando, dalla
home page alla voce “links” e poi “Patronati” ed “Elenco patronati”.
Gentile Fernando,
dal momento che, dalle informazioni da Lei fornite, l’anzianità contributiva da Lei maturata al 31.12.1995 risulterebbe essere superiore al requisito minimo di 18 anni che il legislatore ha stabilito ai fini dell’applicazione del calcolo della pensione integralmente con il sistema retributivo, la revisione dei coefficienti che riguarda invece le pensioni calcolate con il sistema contributivo o misto non La interesserà.
3 settembre 2009 alle 1:01 pmPer le informazioni relative agli aumenti contrattuali Le consigliamo di rivolgersi all’organizzazione sindacale firmataria del ccnl per il settore presso cui Lei opera
Gentile Luigi,
3 settembre 2009 alle 1:02 pmdalle informazioni da Lei fornite, l’anzianità contributiva da Lei maturata al 31.12.1995 risulterebbe essere superiore al requisito minimo di 18 anni che il legislatore ha stabilito ai fini dell’applicazione del calcolo della pensione integralmente con il sistema retributivo, pertanto la revisione dei coefficienti che riguarda invece le pensioni calcolate con il sistema contributivo o misto non La interesserà.
In ogni caso, per poter decidere con cognizione di causa la soluzione più conveniente in merito al Suo futuro da pensionato Le consigliamo di rivolgersi ad un Patronato.
Gentile Monsave,
3 settembre 2009 alle 1:05 pmDalle informazioni da Lei fornite, l’anzianità contributiva da Lei maturata al 31.12.1995 risulterebbe essere superiore al requisito minimo di 18 anni che il legislatore ha stabilito ai fini dell’applicazione del calcolo della pensione integralmente con il sistema retributivo, pertanto la revisione dei coefficienti che riguarda invece le pensioni calcolate con il sistema contributivo o misto non La interesserà.
In ogni caso, per poter decidere con cognizione di causa la soluzione più conveniente in merito al Suo futuro da pensionato Le consigliamo di rivolgersi ad un Patronato.
Egr. Dott. Sorrentini,
Mi permetto di porle alcuni quesiti a cui spero cortesemente vorrà rispondermi:
1) E’ vero che è conveniente presentare domanda di pensione nei primi mesi dell’anno successivo (nel caso di requisiti maturati entro l’anno precedente) per ottenere ai fini del conteggio della pensione mensile, la rivalutazione dell’ultimo anno in corso anche nei confronti degli anni precedenti? Qualcuno dice che con questo giochetto si possa arricchire di ulteriori 100 Euro circa l’importo mensile della pensione.
2) Se è vero, quale è la data certa, non prima della quale occorre presentare domanda di pensione, per essere certi di usufruire di tale aggiornamento nella definizione della propria pensione finale?
3) Una volta maturati i requisiti necessari al pensionamento (nel mio caso 31/12/2009), il lavoratore può andare in pensione in qualunque mese dell’anno successivo senza bisogno di aspettare una delle finestre attualmente previste?
4) Poiché io ho oltre 18 anni di anzianità maturata al 31/12/1995, se vado in pensione a Feb. Mar. 2010, la mia pensione risentirà dell’abbattimento dovuto all’aggiornamento dei coefficienti previsti a partire da Gennaio 2010?
Grazie in anticipo per il tempo che vorrà dedicarmi
3 settembre 2009 alle 3:32 pmDistinti Saluti
Francesco
Gentile Francesco,
l’adeguamento annuale della pensione sulla base dell’inflazione viene erogato dall’INPS dall’anno successivo quello di liquidazione della pensione, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensionamento. Quindi non ci risulta che si possa avere il beneficio da lei ipotizzato, posticipando la data del pensionamento.
7 settembre 2009 alle 11:06 amPer quanto riguarda la sua seconda domanda, oramai, tutti i trattamenti pensionistici, sia di vecchiaia che anticipati per anzianità, sono soggetti alle finestre di decorrenza, stabilite in base a criteri diversi a seconda della tipologia di pensione. Tali criteri sono riepilogati nel sito http://www.inps.it seguendo dalla home page il seguente percorso: Informazioni/la pensione/anzianità, oppure, vecchiaia.
Infine, Le confermiamo che poichè l’anzianità contributiva da Lei maturata al 31.12.1995 è superiore al requisito minimo di 18 anni che il legislatore ha stabilito ai fini dell’applicazione del calcolo della pensione integralmente con il sistema retributivo, la revisione dei coefficienti che riguarda invece le pensioni calcolate con il sistema contributivo o misto non La interesserà.
Egr. dott. Sorrentini, sono dipendente pubblico.
10 settembre 2009 alle 12:34 pmHo compiuto a luglio scorso 59 anni di età e a febbraio scorso 37 anni di anzianità.
Al 31/12/1995 avevo quindi ben oltre i18 anni di contributi.
Vorrei lavorare almeno fino al 31/12/2010.per fare quasi 39 anni di contributi.
Cosa rischio riguardo ai nuovi fantomatici coefficienti di calcolo che dicono partire dal 2010?
@ Piero T.
Gentile Piero,
10 settembre 2009 alle 2:43 pmnon rischia nulla in quanto, come abbiamo più volte comunicato, la revisione dei coefficienti non si riferisce alle pensioni calcolate con il sistema retributivo.
Egr. dott. Sorrentini,
lavoro come dipendente presso un’azienza da 11 anni e, a luglio 2009 ho compiuto 59 anni di età e nel mese di giugno 2009 ho maturato i 40 anni di contributi. Al 31/12/1995 ho maturato oltre 18 anni di anzianità contributiva derivante da lavoro autonomo. Ora, le mie domande sono le seguenti:
1) Avendo maturato i 40 anni con: 23 anni di contributi derivanti da lavoro autonomo titolare d’impresa commerciante e, 17 anni derivanti da lavoro dipendente, mi è stato detto che dovrei andare in pensione come lavoratore autonomo (in quanto gli anni lavorativi da autonomo sono maggiori di quelli da dipendente). Nella mia stuazione, ai fini di ottenere un maggiore importo sulla pensione mensile, mi è più conveniente andare in pensione come lavoratore autonomo o dipendente?
2) E’ possibile richiedere, andando in pensione come lavoratore autonomo, l’applicazione del calcolo della pensione integralmente con il sistema retributivo? (avendo io stesso maturato il requisito minimo di 18 anni di anzianità al 31/12/1995) O tale sistema retributivo è applicabile soltanto a coloro i quali vanno in pensione come lavoratori dipendenti? (in quanto a partire dal 1/01/2010 vi è una riduzione dei coefficienti di calcolo riguardanti il sistema contributivo o misto e quindi un conseguente minore importo sulla pensione).
In attesa di una sua gentile risposta, Distinti Saluti
Stefano
14 settembre 2009 alle 5:29 pm@ Stefano
Gentile Stefano,
allo stato attuale Lei non può ottenere la liquidazione di un trattamento pensionistico presso il fondo pensione lavoratori dipendenti (di seguito Fpld), non avendo maturato autonomamente in tale gestione i requisiti minimi necessari (20 anni di anzianità contributiva e 65 anni di età).
Esiste la possibilità di richiedere la ricongiunzione dei contributi autonomi presso il Fpld, ma si tratterebbe comunque di una soluzione che comporterebbe un onere a suo carico.
Pertanto, in alternativa al proseguimento dell’attività lavorativa fino al conseguimento dei requisiti sopra indicati, lei ha la possibilità di cumulare i contributi versati nel Fpld con quelli versati nella gestione speciale artigiani e commercianti. In tal caso la pensione viene liquidata necessariamente nella gestione autonoma con i requisiti ivi previsti.
Per poter valutare con cognizione di causa l’opzione a lei più favorevole, le consigliamo di richiedere delle stime di prestazione ad un patronato, oltre ad una valutazione del periodo relativo all’attività di lavoro autonomo svolto anteriormente al 1° luglio 1990, data in cui è stato introdotto (rif. art. 5 della Legge 2 agosto 1990, n. 233) un sistema di calcolo in base al reddito, analogo a quello retributivo previsto per i lavoratori dipendenti.
17 settembre 2009 alle 10:00 amGent. Dott. Sorrentini,
sono un dipendente statale del comparto sicurezza in servizio dal 01 ottobre 1975, in regime di sistema retributivo avendo compiuto più di 18 anni di servizio effettivo al 31 dicembre 1995.
Con la legge 247 del 2007 si è stabilito che chi vuole andare in pensione deve avere 40 anni di contributi e almeno 53 anni di età. Nel prossimo mese di febbraio 2010 raggiungerò la predetta anzianità anagrafica nonchè anni 40 e mesi 1 di contribuzione in virtù della maggiorazione del “quinto” di cui alla L. 284/1977 e di altro servizio.
In merito a quanto sopra, Le porgo le seguenti domande:
1. i nuovi coefficienti di trasformazione, in vigore dal 01.01.2010, interesseranno anche me?
2. al raggiungimento dei predetti requisiti potrò andare in pensione in qualsiasi momento senza incorrere in penalizzazioni varie?
3. Il requisito raggiunto può darmi una certa tranquillità o potrò correre il rischio, non andando in pensione in tempo utile, di veder vanificato tutto?
Grazie infinite e cordiali saluti.
2 ottobre 2009 alle 2:42 pmGentile Giovanni,
i nuovi coefficienti di trasformazione riguardano esclusivamente le pensioni calcolate con il sistema contributivo o “misto”. Non si applicheranno quindi nel suo caso. Una volta raggiunto il diritto al trattamento pensionistico, ed in particolar modo se questo avviene tramite il raggiungimento dell’anzianità contributiva massima di 40 anni, da una eventuale decisione di ritardare il momento del pensionamento non possono derivare penalizzazioni di alcun genere.
5 ottobre 2009 alle 5:49 pmHO LAVORATO COME LAVORATORE DIPENDENTE FINO MARZO 2008 – SONO DEL 19/4/1955 – LA MIA AZIENDA HA APERTO LA MOBILITA’ PARTENDO DA APRILE 2008 E L’HO PRESA X 3 ANNI AVENDO PIU’ DI 50 ANNI – IN QUESTO MODO VADO A 40 ANNI DI CONTRIBUTI TOTALI – COSA RISCHIO CON I COEFFICENTI ? – HO INIZIATO A LAVORARE : OTTOBRE 1970 – GRAZIE X LA RISPOSTA
7 ottobre 2009 alle 7:38 pm@Giuseppe
8 ottobre 2009 alle 12:20 pmNon rischia nulla. Avendo iniziato a lavorare nel 1970, Lei aveva maturato circa 24 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, quindi nel Suo caso per il calcolo della pensione verrà applicato il sistema retributivo.
MOLTE GRAZIE X LA RISPOSTA
8 ottobre 2009 alle 6:50 pmsono un dirigente d’azienda privata, con oltre 18 anni di anzianità al 31/12/95.
15 ottobre 2009 alle 8:42 pmho provato ad interpretare le regole per il calcolo della pensione, ma sono rimasto molto confuso.
vorrei perciò chiederle:
1) quali sono le aliquote di rendimento da apllicare ai vari periodi contributivi?
2) l’anzianità inpdai maturata a tutto il 1995 (9008 giorni incluso riscatti laurea e militare) deve essere ridotta moltiplicandola per 0,75?
3) in seguito a tubercolosi, ho maturato 131 settimane figurative, che però l’Inps non conteggia nell’anzianità utile alla misura della pensione. sono valide ai fini dell’anzianità necessaria al raggiungimento dei 35 anni?
ringrazio per l’attenzione e mi scuso per la molteplicità delle domande.
carlo petri
Sono un pubblico dipendente (statale, forze dell’ordine), faccio 54 anni a Novembre e ho accumulato 34 anni di contribuzione. Potrei sapere se incorro nelle penalità per il ribasso dei coefficienti previsti dal 1/1/2010 se decido di andare in pensione oltre la predetta data (è mia intenzione chiedere il pensionamento dal 30/12/2010)? C’è chi dice che il ribasso riguarda solo chi si trova nel sistema contributivo o misto, c’è chi, invece asserisce che le penalità saranno applicate a tutti coloro che scelgono di andare in pensione a partire dal 1/1/2010 sia che si trovano in regime retributivo, contributivo o misto. La ringrazio per il suo contributo.
17 ottobre 2009 alle 5:40 pmGentile A. Sorrentino
A Dicembre 2009 compirò 54 anni. Il 31.12.2009 maturerò circa 36 anni e 5 mesi di lavoro dipendente. Il 1° gennaio 2010 rientrerò nella procedura di mobilità della durata di tre anni e dovrei maturare i requisiti per la pensione, secondo i calcoli il 31.09.2013. Dovendo quindi integrare in modo volontario per 9 mesi i contributi mancanti fino al raggiungimento dei famosi 2080, quando percepirò la pensione e a quali inconvenienti potrei andare incontro oltre al cambiamento eventuale dei coefficienti?
La ringrazio per la sua gentilezza
Cordiali saluti
17 ottobre 2009 alle 6:37 pm@ Carlo @Domenico @Gino
22 ottobre 2009 alle 3:02 pmil tuo commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darvi, per i motivi illustrati nel post pubblicato ieri, visibile al link: http://bit.ly/1EoX5c.
Sperando che continuerai a partecipare attivamente al nostro dibattito, ti salutiamo cordialmente.
Grazie per l’interesse.
Sono un dirigente di un ministero,ho 62 anni di età e con i ricongiungimenti che feci a suo tempo, ho maturato 39 anni e sei mesi di anzianità.
22 ottobre 2009 alle 10:40 pmVorrei sapere se e quanto eventualmente incidono i nuovi coefficienti pensionistici che entrernno in vigore il 1° gennaio 2010
spett A SORRENTINO io al 31.12.1995 facendo i conti ho 1025 contributi, avendo vinto causa amiantoal 31.12 2009 avrò maturato quasi 43 anni di contributi. la domanda è, mi conviene andare in pensione a dicembre 2009 o posso stare tranquillo e andare in pensione il 1 gennaio 2010 senza subire una decurtazione della pensione per modifica coefficenti? la saluto mario
27 ottobre 2009 alle 8:20 pmGentile A. Sorrentini
sento continuamemte parlare i nostri politici di rivedere il sistema pensionistico.
chiedo se è in discussione anche la revisione dei coefficenti per coloro che
andranno in pensione il 01/01/2010 con il sistema retributivo.
Grazie.
28 ottobre 2009 alle 12:03 pm@Franco @Mario @MARIO
30 ottobre 2009 alle 10:50 amsulle questioni da voi sollevata potrete trovare i necessari chiarimenti al seguente link: http://bit.ly/2mU2CB.
Sperando possano esservi utili, vi ringraziamo dell’interresse con cui partecipate al blog.
Buongiorno, dottore volevo porle il seguente quesito:
30 ottobre 2009 alle 6:01 pmho iniziato a lavorare il 1 febbraio 1974 e sono nata nel maggio del 1958, all’inizio del prossimo anno di dovrebbereo promuovere a dirigente, come sarà articolata la mia pensione, visto che lavorerò fino al dicembre del 2014 e quando si aprirà la mia finestra, e per il computo della pensione, per gli anni da dirigente.
Mille grazie e cordiali saluti.
@ Renata:
a seguito del riconoscimento della qualifica di dirigente non cambia il regime previdenziale pubblico. Pertanto Lei continuerà ad essere iscritta all’INPS – se opera presso una impresa privata – e sarà soggetta alla medesima normativa prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti per quanto riguarda i requisiti per accedere al pensionamento ed i criteri di calcolo del trattamento pensionistico.
3 novembre 2009 alle 3:45 pmEgr.Dott.Sorrentino
10 novembre 2009 alle 12:10 amSono nato il 7/07/1951.Ho iniziato il servizio militare il 1/10/1971,congedandomi il 31/12/1972.Ho iniziato a lavorare il 01/02/1973 nel settore privato.
Rientrando nel sistema retributivo, la mia pensione verra’ calcolata con i vecchi coefficienti di trasformazione,ma quando potro’ uscire?
Nel caso decidessi di restare fino ai 40 anni di contribuzione, quando sara’ la nuova uscita?
Grazie
Pietro
Buonasera, le pongo questo quesito: ho 41 anni e ho contributi continuativi versati presso INPS da Lavoratore Dipendente dal giugn0 1995;dal 1°Giugno 2009 sono diventato Dirigente nel Pubblico Impiego, versando dunque all’INPDAP. Mi si pone il problema se mi conviene ricongiungere i contributi o totalizzarli o cumularli; nel caso in cui debba ricongiungere, visto che potrebbe essere oneroso, conviene farlo adesso, da neoassunto, o è indifferente farlo in futuro (con stipendi prsumo più elevati) ? Grazie anticipatamente.
12 novembre 2009 alle 6:25 pmEgr. redazione , pongo il seguente quesito: sono già pensionato INPS, ho continuato a versare contributi in questi anni come co.co.co , a febbraio 2010 compio 57 anni e vorrei integrare la pensione che già ricevo con la pensione integrativa generata da questi contributi (sono circa 25.000 Euro). Posso effettuare questa operazione? La pensione integrativa verrà calcolata con quale coefficiente?
12 novembre 2009 alle 7:02 pmegregio dottor. sorrentino
17 novembre 2009 alle 12:22 pmla ringrazio anticipatamente x la sua collaborazione
le chiedo cortesemente la mia situazione x accedere alla pensione
sono nato nel febbraio 1958
ho iniziato a lavorare come dipendente operaio nel 1973
ho congiunto il periodo di militare nel 1979
tuttora lavoro ancora come dipendente e nel 2013 ho 40 di contributi
quando si dovrebbe aprire la mia finestra x accederealla prospettiva della pensione
attendo vostra comunicazione
grazie x il suo contributo giacomo
Buon giorno
18 novembre 2009 alle 10:42 pmLe presento la mia posizione assicurativa sono nato il 27-10-1952
inizio attività anno 1972 con il servizio militare
Lavoro dipendente 69 settimane da riscattare 1974-51 1975-18
al 31-05-2009 ho completato 1844 settimane di contribuzione
al 27-10-1952 ho compiuto 57 anni di eta
sono soggetto a deroga per contributi volontariautorizzati anteriore al 20-07-2007 (anno 2003)
quando ho la finestra per la pensione
Quanto devo pagare per il riscatto
Distintamente la saluto e le auguro buona giornata
@dario
19 novembre 2009 alle 1:36 pmI contributi versati alla gestione separata dopo il pensionamento presso altra gestione previdenziale pubblica danno luogo al pagamento di un supplemento di pensione che può essere richiesto una volta compiuti i 65 anni di età. Il sistema di calcolo che verrà adottato è quello contributivo.
@ Mariano
19 novembre 2009 alle 1:41 pmPer quantificare il rapporto tra costi e benefici dell’eventuale ricongiungimento occorre un conteggio sulla sua situazione contributiva. Per farlo le consigliamo di rivolgersi a un patronato.
@ Pietro,
il tuo commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darti per i motivi illustrati in questo post http://bit.ly/1EoX5c
Sperando che continuerai a partecipare attivamente al nostro dibattito, ti salutiamo cordialmente.
19 novembre 2009 alle 5:09 pmGrazie per il tuo interesse
@ Giorgio Budassi,
20 novembre 2009 alle 3:51 pmil tuo commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darti per i motivi illustrati in questo post http://bit.ly/1EoX5c .
Sperando che continuerai a partecipare attivamente al nostro dibattito, ti salutiamo cordialmente.
Grazie per il tuo interesse
Il mio assicuratore mi ha detto di stipulare entro il 31/12/2209 un Pip perchè dal primo gennaio 2009 cambieranno i coefficenti per il calcolo della pensione . E’ vero o comunque subirò ugualmente la modifica?
20 novembre 2009 alle 10:15 pmlavoro nella polizia di stato mi sono arruolato in data 22/3/86,ho 12 anni di ritributivo incluso 2 anni fuori + 1 di scivolo stò per essere riformato per una pensione di 1300.00 euro.quanto perderei di soldi in in percentuale ai nuovi coifficenti 2010? grazie
24 novembre 2009 alle 3:12 pm@Cristiano
24 novembre 2009 alle 5:52 pmCome chiarito nel seguente post (http://bit.ly/7nuPsD ) non tutti i lavoratori dipendenti avranno delle ripercussioni negative sul calcolo della propria pensione per effetto della modifica dei coefficienti di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
In ogni caso, a meno che non manchino pochi anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, il consiglio di costruire un trattamento pensionistico che integri la pensione pubblica è sicuramente valido.
Tuttavia, prima di sottoscrivere un prodotto assicurativo, le consigliamo di approfondire, con l’aiuto di un esperto di fiducia, le caratteristiche dei prodotti che si trovano attualmente sul mercato e anche di informarsi (se è titolare di un rapporto di lavoro dipendente) se il contratto collettivo nazionale di lavoro che le viene applicato prevede un fondo di previdenza complementare contrattuale di categoria, in quanto in questo caso potrebbe risultare più conveniente aderire ad esso, con diritto al versamento di una quota di contributo da parte del datore di lavoro.
Egr. dott. le pongo la mia situazione sono nata nel 1952, fino a settembre 2009 ho acquisito 1860 contributi. Quando posso andare in pensione e come viene calcolata, Ho visto il calcolo si inps e al lordo ho al netto, se è al lordo a che percentuale viene fatta. La ringrazio della Sua cortesia
24 novembre 2009 alle 9:01 pm@ Marco
25 novembre 2009 alle 11:19 amIl tuo commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darti per i motivi illustrati in questo post http://bit.ly/1EoX5c
Sperando che continuerai a partecipare attivamente al nostro dibattito, ti salutiamo cordialmente. Grazie per il tuo interesse
@ Terry C.
25 novembre 2009 alle 4:16 pmIl tuo commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darti per i motivi illustrati in questo post http://bit.ly/1EoX5c
Sperando che continuerai a partecipare attivamente al nostro dibattito, ti salutiamo cordialmente. Grazie per il tuo interesse
Buongiorno,
7 dicembre 2009 alle 12:28 pmsono un dipendente pubblico dal 28 ottobre 1978, ho ricongiunto anche brevi periodi di lavoro per un totale di 34 settimane lavorative ma dai miei conti alla data del 31/12/1995 mi mancano ancora circa 60 giorni per maturare 18 anni di lavoro.
Mi ricordo che una delle ditte per cui lavoravo non mi pagò per un breve periodo i contributi lavorativi, potrei cercare di sanare quel periodo in qualche maniera?
Grazie
Buonasera.
Raggiungerò i 40 anni di contribuzione a fine dicembre 2009, sistema retributivo.
Desidererei sapere se lavorassi ancora un anno, con 41 anni di versamenti, sistema retributivo, otterrei un qualche aumento anche nella futura pensione.
Grazie per il cortese aiuto.
7 dicembre 2009 alle 10:53 pm@Marco
Se lei è in possesso di documentazione valida a comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente è possibile ottenere l’accredito dei contributi non versati. Le consigliamo di rivolgersi ad un Patronato per ottenere la necessaria assistenza.
10 dicembre 2009 alle 3:39 pm@ Tiziano Ferri
10 dicembre 2009 alle 3:40 pmL’art. 75 comma 5° della Legge 388/2000 (Finanziaria per il 2001), ha introdotto la seguente agevolazione per i lavoratori che raggiungono i 40 anni di contributi senza aver conseguito l’età per il pensionamento di vecchiaia (60 anni se donne, 65 se uomini) e che scelgono, comunque, di restare in attività: per costoro, infatti, il 60% della contribuzione versata produrrà un incremento dell’ammontare della pensione, calcolato con il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell’età di quiescenza, mentre il restante 40% sarà destinato alle Regioni di residenza e finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie.
Sono un dipendente dell’Università il 26.12.2009 faccio 40 anni di servizio e 57 anni di età il 22 gennaio 2010 – dal 1 aprile 2010 adrò in pensione avendo oltre 18 anni di servizio al
14 dicembre 2009 alle 7:41 pm31.12.1995 e trovandomi nel sistema retributivo sarò fuori dai nuovi coifficienti che andranno in vigore dal 1 gennaio 2010.
Grazie.
14.12.2009
@ Angelo,
15 dicembre 2009 alle 11:43 ampoiché lei rientra completamente nel sistema retributivo, la modifica dei coefficenti non avrà nessun rilievo nel calcolo della sua pensione.
spett redazione il 31dicembre 2009 avrò 43 anni di contributi per effetto beneficio legge amianto e al 1 gennaio 2010 sono in pensione. o chiesto al patronato se sarò soggetto anche io alla modifica dei coefficenti per il calcolo della pensione. mi e stato detto che non subirò nessuna modifica perchè avendo al 31-12.1995 oltre 18 anni di contributi non cambierà nulla. le chiedo questa conferma perchè certi giornali scrivono che cambierà per tutti.sicuro che mi darà una chiara risposta la saluto mario
15 dicembre 2009 alle 8:30 pmDipendente di Ente locale, ho 59 ann, maggio 1950, e ad oggi, dicembre 2009 ho 37 anni e 9 mesi di contributi alla gestione INPDAP. Vorrei restare in servizio fino al giugno 2010. Subirò conseguenze per l’intoduzione dei nuovi coefficienti di trasformazione in vigore dal 01/01/2010?
15 dicembre 2009 alle 10:40 pmGrazie
“L’art. 75 comma 5° della Legge 388/2000 (Finanziaria per il 2001), ha introdotto la seguente agevolazione per i lavoratori che raggiungono i 40 anni di contributi senza aver conseguito l’età per il pensionamento di vecchiaia (60 anni se donne, 65 se uomini) e che scelgono, comunque, di restare in attività: per costoro, infatti, il 60% della contribuzione versata produrrà un incremento dell’ammontare della pensione, calcolato con il metodo contributivo”
facendo seguito al questito posto dal Sig Tiziano, la prego di meglio specificare il contenuto del quesito posto.
16 dicembre 2009 alle 12:00 pmLe significo per meglio interpretare che:
ho 56 anni e ho maturato al 30/09 i requisiti per la pensione di anzianità.
la mia finestra di uscita è gennaio 2010, ma credo che continerò a lavorare ancora per 2/3 anni.
Il sistema scelto per la quantificazione della pensione, visto la mia età anagrafica e di versamento è il retributivo.
Lei nella sua risposta di cui ho estrapolato il pezzo di cui sopra, cita che il 60% della retribuzione concorrerà ad aumentare l’importo di pensione anche oltre ai 40 anni di contributi, ma cita il sistema contributivo, mentre continuerò ad essere assogettato alle trattenute da parte dell’INPS attuali anche nel prosequio della mia attività lavorativa.
i benefici economici mi saranno riconosciuti immediatamente alla cessazione della mia prestazione o dovrò attendere i 65 anni anagrafici?
Mi scusi se mi sono dilungato ma l’argomento non mi è chiaro.
La ringrazio per la sua gentile risposta
@ Enzo,
17 dicembre 2009 alle 11:55 amavendo versato contributi per oltre 18 anni entro il 1995 non avrà nessuna conseguenza dall’introduzione dei nuovi coefficienti.
@ Mario,
17 dicembre 2009 alle 12:07 pmconfermiamo quanto le hanno detto al patronato: avendo più di 18 anni di contributi alla fine del 1995 la sua pensione non sarà soggetta alla modifica dei coefficienti di calcolo.
“@ Patrizio Carugati
17 dicembre 2009 alle 6:31 pmoccorre premettere che, prima dell’entrata in vigore della norma citata, gli eventuali contributi versati dopo il raggiungimento dell’anzianità contributiva massima (40 anni) non davano luogo ad alcun incremento del trattamento pensionistico. A decorrere dal 1° gennaio 2001, questa limitazione è stata parzialmente superata in quanto si prevede che solo una parte dei contributi versati (il 60%) sarà utilizzato per erogare un supplemento di pensione. Ciò avverrà nel momento in cui Lei compirà i 65 anni di età. Le confermiamo, infine, che per il calcolo del supplemento, verrà utilizzanto il sistema di calcolo contributivo, anche se la sua pensione di anzianità sarà liquidata con il sistema retributivo.
Lavoro presso un Ente del comparto ricerca.Sono stato assunto nel marzo 1973. Al 31 dicembre del 2007 ho maturato 35 anni di servizio ed ho superato i 57 anni di età (maggio 1950), acquisendo il diritto ad andare in pensione dall’ aprile 2008 in poi. Attualmente sono ancora in servizio. Il 31 dicembre del 2009 scade il contratto del nostro comparto. Vorrei andare in quiescenza a marzo 2010 per usufruire del rinnovo contrattuale quando sarà sottoscritto.
19 dicembre 2009 alle 10:32 pmChiedo: 1)rientro nella riduzione dei coefficienti pensionistici in vigore da gennaio 2010?
2) rientro nella riduzione del trattamento accessorio previsto dalla legge 154 del novembre 2009 (Brunetta), anche se operativamente entrerà in funzione il 1° gennaio 2011?.
La ringrazio anticipatamente.
@ Davide,
21 dicembre 2009 alle 5:35 pmCon riferimento alla prima domanda, le confermiamo che non sarà interessato dalla riduzione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, le consigliamo di rivolgerse ad un sindacato di settore.
Salve, sono Antonella, 48 anni e ahimé collaboratrice scolastica, con 971 euro di stipendio e 10 di contributi. considerato che dovrò necessariamente andare in pensione a 65 anni, perché per le statali non c’è scelta, con 27 anni di contribuzione, che pensione prenderò? Dai calcoli che faccio online mi escono numeri spaventosi: 523 euro mensili nella migliore delle ipotesi. Grazie
27 dicembre 2009 alle 11:58 amSpett. redazione:
30 dicembre 2009 alle 6:40 pmSono nato il 16-02-51. Avendo maturato entro la data del 30-06-2009 anni 37 e mesi 4 di contributi come lavoratore dipendente, avrei diritto alla pensione dal 01-01-2010 ma ho optato di proseguire fino a tutto febbraio 2010 per avere i 38 anni di contributi. Al patronato mi è stato detto dopo tale data posso smettere quando voglio indipendentemente dalle finestre. E’ vero? Inoltre chiedo: avendo io maturato dal giugno 2003 al giugno 2005 anni 2 di contribuzione come autonomo, posso rispettando la finestra del 1 Ottobre 2010 chiedere di andare in pensione con 40anni di contributi come tale pur avendo solo 2 anni effettivi con questa gestione? In caso affermativo il calcolo della pensione come autonomo sarebbe uguale o penalizzante rispetto a quello da dipendente con i 38 anni?
Per me è importante per decidere cosa scegliere. Ringrazio anticipatamente per la risposta
Scusate, forse faccio una domanda stupida. Sono in pensione dal 1/01/2009. Vorrei sapere se la modifica dei coefficienti si calcola solo a chi andrà in pensione a partire dal 2010 o anche a chi è già in pensione. Lo chiedo perché ho notato che la pensione che mi è stata accreditata oggi in conto è più bassa della precedenti. Devo però fare presente che ho comunicato un paio di mesi fa all’Inps che non ho più il diritto a ricevere gli assegni per mia figlia visto che la stessa ha, per fortuna, trovato lavoro.
1 gennaio 2010 alle 10:58 amVi ringrazio.
Spett.le, sono dipendente pubblico.
2 gennaio 2010 alle 12:00 pmAl 31/12/1995 non avevo quindi i 18 anni di contributi.
Mi mancavano 9 mesi cosa succederà?
La ringrazio anticipatamente.
Salve, volevo cortesemente porle un quesito anche se anticipatamente alla speriamo futura pensione:
arruolato nell’arma dei carabinieri il 29/11/1983; già ricongiunto periodi assicurativi inps all’Inpdap per un totale di anni tre, mesi 11 e gg. 20; tenuto conto anche della supervalutazione di 1/5 riconosciuta ai fini contributivi, il sistema con il quale dovrei andare in pensione qual è?
E quando potrò andare in pensione senza penalizzazioni?
La ringrazio anticipatamente per la gentile risposta.
Roberto Zorzit, brigadiere nei carabinieri.
4 gennaio 2010 alle 10:28 pmAh dimenticavo la mia data di nascita: 21 novembre 1964, ho riscattato anche il preruolo.
4 gennaio 2010 alle 11:22 pmAncora grazie
Sono un insegnante in servizio dal 1971. Sono indecisa se andare in pensione il 01/09/2011 (raggiungimento dei 40 anni di servizio) o anticipare al 01/09/2010. Il motivo della mia incertezza è legato alla preoccupazione che l’attuale crisi economica possa provocare ulteriori provvedimenti del governo intesi a ridurre la spesa per le pensioni (modifica delle regole ad esempio). E’ una paura infondata? Se succedesse, nella mia situazione potrebbe influire in maniera consistente sulla pensione?
5 gennaio 2010 alle 11:58 amSalve, sono un dipendente pubblico nato il 22 12 1950, al 31/12/1995 avrei maturato circa 17 e 8 mesi di versamenti contributivi.
5 gennaio 2010 alle 12:50 pmQuello che Le chiedo è questo: il servizio militare svolto dal 9/8/74 al 2/9/75 può essere sommato ai 17 anni e 8 mesi?
Rientrando così nel calcolo più favorevole (sistema retributivo) al momento del pensionamento?
Grazie
Eugenio Claudio
Egregio dott. Sorrentino:
6 gennaio 2010 alle 11:35 amsono un medico ospedaliero che ha svolto tutta la sua vita lavorativa nello stesso ente.
Sono stato assunto nel gennaio del 1974 ed ho riscattato gli anni universitari. Oggi ho 61 anni e quindi ho già maturato i requisiti per il massimo pensionistico. Le mie domande sono:
1) Se rimango ancora al lavoro avrò una penalizzazione sulla futura pensione, visti i nuovi coefficienti entrati in vigore dal 2010?
2) Mi risulta che una legge del 2001 porti a un ulteriore incremento pensionistico per chi rimane al lavoro avendo già raggiunto il massimo della pensione. E’ vero questo e che tipo di incremento é ipotizzabile, essendo io oggi primario da oltre 13 anni?
3) Se dovessi pensionarmi nel 2010 e lavorare nel privato, avrò una riduzione della mia pensione?
Grazie per le informazioni
@ Antonella,
12 gennaio 2010 alle 11:14 amil tuo commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darti per i motivi illustrati in questo post http://bit.ly/1EoX5c
Sperando che continuerai a partecipare attivamente al nostro dibattito, ti salutiamo cordialmente. Grazie dell’interesse
@Galeazzo: Confermiamo quanto detto dal Patronato. Quando deciderai di cessare l’attività lavorativa la pensione ti verrà liquidata dal mese successivo alla data di presentazione della domanda all’Inps. I due anni di contribuzione presso la gestione lavoratori autonomi non potranno essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva massima di 40 anni.
12 gennaio 2010 alle 11:19 am@giovanni: L’importo della pensione, una volta liquidato, non può essere soggetto a modifiche peggiorative ma solo adeguato sulla base dell’inflazione o maggiorato in caso di ripresa dell’attività lavorativa, per effetto del versamento di ulteriori contributi. Le differenze sull’importo netto possono derivare dai normali conguagli che l’Inps effettua a fine anno.
12 gennaio 2010 alle 11:21 am@francesco: Accadrà che la misura della pensione verrà calcolata con il sistema “misto” e cioè con il sistema retributivo per l’anzianità maturata al 31 12 1995 e quello contributivo con riferimento all’anzianità successiva.
12 gennaio 2010 alle 11:25 am@Lucia: Non crediamo che sia nelle intenzioni dell’attuale governo rivedere la norma in materia di previdenza così a breve termine. Lo stesso adeguamento dei coefficienti di trasformazione di cui tanto si è parlato è stato attuato perché disposto da una norma che risaliva al 1995, che doveva entrare in vigore nel 2005 e che – con ben 5 anni di ritardo – è valida dal 1 gennaio di quest’anno. In tema di interventi legislativi, dunque, non è possibile dare certezze.
14 gennaio 2010 alle 1:29 pm@ Roberto, @ Eugenio, @ Raul,
14 gennaio 2010 alle 1:35 pmil vostro commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darvi per i motivi illustrati in questo post http://bit.ly/1EoX5c
Sperando che continuerete a partecipare attivamente al nostro dibattito, vi salutiamo cordialmente. Grazie dell’interesse
Gent/ma Redazione,
16 gennaio 2010 alle 11:28 amsono un dirigente di azienda industriale, nato il 27/04/1950 e data di assunzione 16/04/1970, quindi con 25 anni di sevizio maturati nel 1995. Nell’aprile del 2010 con 40 anni di servizio e 60 anni di età potrei andare in pensione con il max di contributi anche se con finestra a partire dal 01/10/2010. Sono dirigente dal 06/1996 e già dall’anno scorso ho ricevuto dall’INPS la comunicazione di diritto alla pensione.
Sarò soggetto a penalizzazioni per l’adozione dei nuovi coefficienti di calcolo?
Ritiene che sia utile una possibile permanenza in sevizio?
Ringrazio e porgo distinti saluti
Renato Terranova
Ho maturato 35 anni lavorativi tra dipendenza e autonoma ( artigiano e commerciante )
17 gennaio 2010 alle 12:20 pmattualmente faccio l’agente di commercio ENASARCO.
Da visura IMPS andrò in pensione con 40 anni di servizio nel 2014.
Le chiedo; se dovessi accettare un nuovo contratto come amministratore società ( CoCoCo ) i versamenti pensionistici a tassazione separata possono essere cumulati con i precedenti versati.
I termini pensionistici rimarranno gli stessi o cambieranno?
E’ meglio secondo Lei che raggiunga l’età pensionistica come agente di commercio?
Ringrazio anticipatamente e la saluto.
@ Renato, @ Mario,
19 gennaio 2010 alle 12:15 pmil vostro commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darvi per i motivi illustrati in questo post http://bit.ly/1EoX5c
Sperando che continuerete a partecipare attivamente al nostro dibattito, vi salutiamo cordialmente. Grazie dell’interesse
Spett. Redazione
20 gennaio 2010 alle 12:18 amIn merito alla vs. cortese risposta del 12 Gennaio non mi è chiaro per quale motivo non possa
rispettando la finestra di uscita del 1° Ottobre 2010 per i lavoratori autonomi, accorpare i 2 anni fatti come artigiano ai 38 lavorati come dipendente, riversando il tutto nella gestione autonomi; anche perchè in un patronato a cui mi ero rivolto per informazioni pur non essendo molto chiari nella spiegazione mi avevano confermato una posibilità di questo tipo.
In attesa di un vs. gradito chiarimento ringrazio e porgo distinti saluti.
Galeazzi Galeazzo
@ Galeazzo
la nostra precedente risposta era stata formulata presupponendo che ti riferissi alla possibilità di totalizzare i contributi versati alla gestione INPS per artigiani e commercianti, unendoli a titolo gratuito a quelli versati nella gestione lavoro dipendente. Questa via non è perseguibile in quanto per legge è possibile totalizzare solo periodi di contribuzione che siano almeno pari a 3 anni.
La ricongiunzione del periodo di attività autonoma può essere attuata ma, in questo caso, la pensione sarebbe assoggettata alla normativa che regolamenta la liquidazione della pensione di anzianità per i lavoratori autonomi, anche se i periodi versati in tale gestione sono stati di soli due anni. Quindi non sarebbe possibile ottenere il pensionamento dal 1° marzo, come ipotizzato nel precedente quesito, ma bisognerebbe attendere la finestra del 1° ottobre 2010.
Per quanto riguarda la misura della pensione, non ci saranno penalizzazioni, in quanto l’importo maturato presso la gestioni lavoratori dipendenti sarà comunque calcolato con il sistema retributivo mentre per la quota maturata presso la gestione artigiani e commercianti sarà applicato il sistema di calcolo previsto per tale gestione.
21 gennaio 2010 alle 11:14 amSpett. Redazione
21 gennaio 2010 alle 8:57 pmInnanzitutto ringrazio per la vostra risposta esaustiva ai miei quesiti, però mi è sorto un piccolo problema; nel rileggere tutto l’epistolario intercorso tra noi, mi sono accorto di aver
erroneamente scritto nel primo commento del 30-12-2009 di aver maturato 2 anni di lavoro
autonomo da giugno 2003 a giugno 2005, mentre invece trattasi da giugno 1983 a giugno 1985. Vi chiedo (sperando di disturbarvi per l’ultima volta) se questo può cambiare qualcosa
nelle condizioni spiegatemi nella vs. ultima risposta.
Scusandomi ancora ringrazio e saluto Galeazzi Galezzo.
Buongiorno dottore,
25 gennaio 2010 alle 5:07 pmho maturato 40 di contributi ( 4 Inps e 36 Inpdap, poi ricongiunti) e 58 anni nell’ottobre 2008, ma ho deciso di restare al lavoro per altri due anni, sino al 31-12 2010. Qualcuno mi diceva che dopo il 40° anno i versamenti eccedenti tale periodo non incidono sul calcolo della pensione retributiva ( io rientro in questa categoria). E’ Vero? Grazie.
@Galeazzo
26 gennaio 2010 alle 12:33 pmconfermiamo la precedente risposta, ma poichè riteniamo che i contributi versati negli anni 1983-85 non dovrebbero dare luogo ad un incremento del trattamento pensionistico tale da compensare la perdita di 7 mensilità di pensione, consigliamo di rivolgersi ad un Patronato per richiedere delle stime di pensione e poi valutare la decisione migliore da prendere.
@ Vito Iaia
27 gennaio 2010 alle 11:35 aml’art. 75 comma 5° della Legge 388/2000 (Finanziaria per il 2001), ha introdotto la seguente agevolazione per i lavoratori che raggiungono i 40 anni di contributi senza aver conseguito l’età per il pensionamento di vecchiaia (60 anni se donne, 65 se uomini) e che scelgono, comunque, di restare in attività: per costoro, infatti, il 60% della contribuzione versata produrrà un incremento dell’ammontare della pensione, calcolato con il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell’età di quiescenza, mentre il restante 40% sarà destinato alle Regioni di residenza e finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie.
Grazie per la chiarissima risposta. Vito Iaia
27 gennaio 2010 alle 4:11 pmSpett. Redazione
In merito alla Vs. cortese risposta n° 112 dei commenti che Vi ringrazio, è chiaro, andrò in pensione con il sistema misto.
– Vi chiedo adesso, per motivi gravi di salute, ” farei la domanda per l’inabilità lavorativa” il conteggio sarà uguale, cioè retributivo per l’anzianità maturata al 31 12 1995 e quello contributivo con riferimento all’anzianità successiva?
Sicura di una Vs risposta, Vi porgo Cordiali saluti.
30 gennaio 2010 alle 4:35 pm@Francesco,
1 febbraio 2010 alle 5:37 pmanche per determinare l’importo della pensione di inabilità, verrà utilizzato il sistema di calcolo misto.
Buongiorno.
3 febbraio 2010 alle 12:28 pmMi chiamo Angelo T. e sono un appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria
Le chiedo gentilmente di sapere cosa cambierà nel 2012 per le Forze dell’Ordine
come sarà calcolata la pensione perchè alcuni dicono che si andrà in pensione con il 60 % altri con il sistema misto e altri ancora dicono che per le forze dell’ordine il calcolo della pensione simane lo stesso ad oggi.
Premetto : mi sono arruolato nel settembre del 1984 e ad oggi ho quasi 26 di servizio più 1 di militare e 2 anni lavorati da minorenne in Germania e inoltre 5 considerati anni di abuono.
Per un totale di anni 34.
egr. dott. Sorrentini
5 febbraio 2010 alle 5:29 amho maturato 32 anni di lavoro complessivi, di cui i primi 17 anni entro il 31/12/1995. Non avendo maturato i 18 anni di lavoro entro tale data il calcolo della mia futura pensione verrebbe fatto con il sistema misto. Il mio dubbio è il seguente: nel periodo dal 1978 al 1992 mi sono stati concessi i benefici dell’esposizione all’amianto per un periodo di 7 anni (14 totali ). Questi 7 anni che si sommano a quelli effettivamente lavorati, essendo precedenti al 1995 modificano il metodo di calcolo della mia pensione trasformandolo da MISTO a totalmente RETRIBUTIVO?
la ringrazio anticipatamente e le porgo i miei più Cordiali Saluti
@ Angelo,
5 febbraio 2010 alle 1:22 pmil tuo commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darti per i motivi illustrati in questo post http://bit.ly/1EoX5c
Sperando che continuerai a partecipare attivamente al nostro dibattito, ti salutiamo cordialmente. Grazie dell’interesse
@Vito Palazzolo,
15 febbraio 2010 alle 6:36 pmriteniamo che nel caso specifico si debba applicare il sistema retributivo, tuttavia, per avere conferma che la nostra interpretazione sia la stessa adottata dall’INPS, consigliamo di effettuare una verifica della situazione contributiva presso l’INPS o un Patronato.
Gentili signori,
17 febbraio 2010 alle 3:32 pmLa legge che permette ai lavoratori di optare per la pensione contributiva, definisce l’opzione come irrevocabile.
Vorrei chiederle conto della portata di questa “irrevocabilità” riguardo ai coefficienti di rivalutazione .
Chi ha optato per avere la pensione interamente contributiva, diciamo prima del 31/12/2009, avrà la pensione calcolata con i coefficienti di restituzione vigenti al momento dell’ opzione ?
Grazie per l’ ttenzione.
@Paolo,
17 febbraio 2010 alle 6:17 pmsecondo l’attuale normativa i coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo sono quelli in vigore alla data di liquidazione della pensione.
Sono nata a dicembre 1958, ho iniziato a lavorare nel novembre 1976,
dal 1983 a oggi ho sempre lavorato part-time,un perioo al 50%, poi al 75% e attualmente al 87.50%.
Se da quest’anno inizio a lavorare a tempo pieno ne avrò un guadagno andando in pensione?
Quando potrò andare in pensione?
Grazie
18 febbraio 2010 alle 4:19 pmBeh, allora, qui il legislatore INPS mi pare essere più un “palazzinaro scaltro”, con tendenza alla “birbantellaggine” che non un “buon padre di famiglia”.
Penso che non sia dignitoso ( per non dire di peggio ) proporre una opzione, se questa non possa in nessun caso configurare una convenienza per il contribuente: non fosse altro, ad esempio, quello di poter cristallizzare una rendita “un pò meno penalizzante” rispetto a quelle prossime venture” .
In questo senso, perché mai un lavoratore dovrebbe “optare irrevocabilmente” , quando i parametri ( ad esempio i coefficienti ) che governano la scelta non sono ne fissi, ne stimabili per il momento del la liquidazione della pensione; e, per giunta, si prefigura verranno limati al ribasso per molti anni a venire.
Tra l’ altro la “revisione dei coefficienti ” introdotta dalla legge Dini, pareva addirittura, all’ inizio, un istituto creato appositamente per avvicinare, nel corso del tempo, la rendita della pensione contributiva a quella della pensione retributiva: che come noto non ha nessun rapporto con la quantità dei contributi effettivamente versati , ma garantisce rendite molto maggiori.
Per cui, come dicevo sopra, trovo che sia molto scorretto proporre una “opzione” che, inevitabilmente, si risolve con un certo peggioramento della situazione pensionistica di chi la esercita.
Se non esiste alcuna realistica situazione in cui chi abbia optato, o opti, possa conseguire un miglioramento della propria situazione pensionistica allora l’opzione per la liquidazione della pensione con il Sistema Contributivo dovrebbe essere immediatamente stralciata dal corpo delle leggi previdenziali.
E, per chi abbia già optato: o si mantengono, per il calcolo della pensione, i valori del momento in cui la opzione è stata esercitata; oppure, al variare dei parametri, si consenta la revocabilità dell’opzione.
Cordiali saluti
19 febbraio 2010 alle 6:18 pmPM
scusate se vi disturbo ma sono una dipendente asl con 57 anni e mezzo di contributi e 58 anni di eta´ credo che riusciro´ a raggiungere i 40 anni di servizio a ottobre 2012, devo aspettare la finestra di aprile 2013? e dato che saro´ a casa in pensionamento anticipato perche´ usufruiro´ della legge regione piemonte che permette ai dipendenti del ssn con piu´ di 35 anni di stare a casa fino al raggiungimento dei 40 anni con il 50% dello stipendio, la mia domanda e´: da ottobre 2012 ad aprile 2013 dovro´ stare senza nessuno stipendio? vi ringrazio molto se mi risponderete
20 febbraio 2010 alle 3:00 pmBuongiorno
24 febbraio 2010 alle 12:47 pmLe chiedo informazioni per mia moglie.
Ha lavorato per circa dieci anni dal ‘72 al 1982, fra poco compie i sessant’anni (è nata nel 1951). Ha diritto a qualche retribuzione pensionistica, oppure i contributi versati per dieci ani sono un regalo al governo italiano?
In attesa porgo distinti saluti, grazie.
Francesco
@ Laura, @ Mariangela,
25 febbraio 2010 alle 10:10 amil vostro commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darvi per i motivi illustrati in questo post http://bit.ly/1EoX5c
Sperando che continuerete a partecipare attivamente al nostro dibattito, vi salutiamo cordialmente. Grazie dell’interesse
Sono nato il 17/12/56, a settembre 2013 maturero’ 40 anni di lavoro,
suddivisi in 7 anni lavoro dipendente – 3 anni artigiano – 14 anni dipendente -
2 anni artigiano – attualmente dipendente dal 1999.
Vi sarei grato se mi poteste consigliare sulle condizioni migliori x andare in pensione,
avendo dei versamenti misti , lavoratore dipendente / artigiano , tutte due i versamenti
concorrono x il raggiungimento dei 40anni senza differenza, oppure bisogna riscattare gli anni di versamento come artigiano ?
E consigliabile lavorare sino il 2018 x avere 40 anni come lavoratore dipendente e chiedere il riconoscimento dei 5 anni come artigiano, con conseguente adeguamento della pensione?
Sperando in una Vs risposta Cordiali saluti.
27 febbraio 2010 alle 9:01 pmsono un medico internista Lavoro dal 19980 presso un ospedale friulano a tempo pieno presso l’unità di medicina Ho 57 aa compiuti il 12-10-1952
1 marzo 2010 alle 3:18 pmVorrei sapere quale è la prima data con cui potrò andare in pensione e con che importo mensile circa e con che liquidazione
Vorrei sapere se verrò penalizzata rispetto a chi è andato prima di me
Inoltre vorrei sapere se possibile se posso chiedere la liquidazione della cifra per chi ha fatto la specialità dall’81 all’ 86
grazie
@ Brustia Mariangela
2 marzo 2010 alle 10:46 amil tuo commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darti per i motivi illustrati in questo post http://bit.ly/1EoX5c
Sperando che continuerai a partecipare attivamente al nostro dibattito, ti salutiamo cordialmente. Grazie per il tuo interesse
@ Aldo, @ Ida Fumagalli,
3 marzo 2010 alle 5:22 pmil vostro commento richiede una risposta specifica che, purtroppo, non possiamo darvi per i motivi illustrati in questo post http://bit.ly/1EoX5c
Sperando che continuerete a partecipare attivamente al nostro dibattito, vi salutiamo cordialmente.
@ Anna, per verificare se sua moglie ha diritto a ricevere un sussidio da parte dell’Inps le consigliamo di rivolgersi a un patronato.
3 marzo 2010 alle 5:27 pmBuongiorno dottore,
17 marzo 2010 alle 4:26 pmi soli contributi versati sono quelli conseguenti l’attività di commerciante, dal 1999 al 2010; quindi con diritto (almeno 5 anni) alla pensione calcolata con il sistema contributivo e con il raggiungimento dell’età di 65 anni (pensione inferiore a 1,2 l’importo dell’assegno sociale) da me raggiunta nel giugno 2009, data in cui ho chiesto la liquidazione.
Mi è stato risposto che poichè lavoratrice autonoma, la finestra sarebbe stata a gennaio 2010 e pertanto la domanda andava presentata a dicembre 2009.
Così ho fatto e la pensione, naturalmente molto esigua, è stata calcolata con il coefficente ridotto, in vigore dal 2010, del 5,62% in luogo del vecchio più favorevole del 6,136%.
La domanda è la seguente : il coefficiente è quello di quando il titolare di pensione acquisisce il diritto (giugno 2009) o quello della finestra (gennaio 2010) ?.
E’ giusto applicare quest’ultimo, così come fatto dall’INPS ? In tal caso, a parità di parametri, non c’è diseguaglianza di trattamento tra lavoratore autonomo (finestra dopo sei mesi a gennaio 2010) e lavoratore dipendente (finestra a ottobre 2009)?
Posso chiedere la rettifica del coefficiente?
Ringrazio in anticipo e cordialmente saluto
sono nato il 02/01/1950 assunto il 1° marzo 1976 ( ci sono nel mentre 2 mesi di sciopero )
pero’ ci sono da aggiungere 15 mesi di militare, vorrei sapere la mia prima finestra utile per
la pensione.
saluti
grazie
19 marzo 2010 alle 8:05 pm@ Ugo,
23 marzo 2010 alle 12:31 pmci dispiace ma non forniamo questo servizio, che consigliamo di richiedere a un patronato.
Grazie dell’attenzione, buona giornata
Ho maturato 9 anni di lavoro dipendente al 1983. Sono un lavoratore co.co.co dal 1996 .il 01/05/209 ho compiuto 65 anni ed ho maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ( contributiva). Il 28/07/2009 ho fatto domanda di pensione . La mia finestra si è aperta il 01/01/2010. Con quale coefficiente di trasformazione mi verrà erogata la pensione ? Con il coefficiente alla data in cui ho maturato i requisiti (01/05/2009) o con il coefficiente alla data in cui mi verrà erogata la pensione (01/01/2010) ? grazie
29 marzo 2010 alle 4:15 pmGentile redazione
29 marzo 2010 alle 9:06 pmIn data 28/02/10 ho terminato il rapporto di lavoro con la mia ditta per raggiunte condizioni di pensionamento. Il datore di lavoro mi ha chiesto per la liquidazione del T.F.R.
(spettantemi per intero in quanto non ho mai chiesto nessuna anticipazione) di poter concordare una rateizzazione per problemi di liquidità dell’azienda. Vorrei per cortesia sapere
quali sono i tempi massimi consentiti all’azienda per la dilazione in quanto nella legge n°297
del 29 Maggio 1982 relativa al T.F.R. non ho trovato nessun riferimento a queste tempistiche.
Il settore di appartenenza della mia ex azienda è la Piccola Industria settore Metalmeccanici.
Ringrazio anticipatamente e cordialmente saluto.
Buongiorno,
La mia domanda è la seguente:
Lavoro ininterrotamente dal dicembre del 1988 come dipendente. Impiegato tecnico, progettista elettronico. Lavoro pertanto da 21 anni e 4 mesi.
Supponendo che io interrompessi la mia attività lavorativa domani, e quindi i miei contributi rimanessero congelati a questo livello, secondo la normativa attuale, avrò mai modo di avere un minimo di pensione, raggiunta l’età minima?
E come potrebbe essere calcolato oggi l’importo della mia pensione?
E’ una domanda che mi capita di fare spesso, ma non trovo nessuno che mi sappia rispondere.
Avevo una fidanzata in Svizzera (Ticino). Quando decise di lasciare la Svizzera per andare a Londra, fece richiesta della sua pensione e le venne dato tutto quanto le spettava subito…
Per noi un’utopia, ne son conscio. Ma almeno al raggiungimento dei 63 anni, potrei vedere qualcosa dei soldi che ho dato per più di 21 anni?
Ringrazio sin d’ora per la gentile risposta.
Saluti
30 marzo 2010 alle 11:01 pm@Paolo
7 aprile 2010 alle 3:42 pmin caso di liquidazione della pensione con il sistema di calcolo contributivo, i coefficienti di trasformazione applicati sono quelli in vigore alla data di liquidazione della pensione.
@Galeazzo
7 aprile 2010 alle 3:43 pmla legge, in effetti, non prevede un termine entro il quale il datore di lavoro debba liquidare il TFR e quindi, in mancanza di un termine espresso per l’adempimento di una obbligazione, vale il principio generale stabilito dal 1° comma dell’art. 1183 c.c. secondo cui, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente.
La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel sostenere che il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto (e per le altre spettanze conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro) diventa esigibile sin dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando le esigenze aziendali di carattere contabile amministrativo, da ciò deriva il diritto a pretendere il risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento nonché al pagamento degli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
@Igor
7 aprile 2010 alle 3:43 pmil requisito contributivo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni di età è di 20 anni di contributi. Nel tuo caso la pensione verrà liquidata applicando il sistema di calcolo “misto” e cioè il sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31.12.1995 e quello contributivo per l’anzianità maturata successivamente a tale data.
Ringraziandovi per la vostra risposta del 7 Aprile vedrò di utilizzare le argomentazioni che mi avete comunicato, anche in forza di un principio stabilito per legge, per portare a buon fine la trattativa con l’azienda.
8 aprile 2010 alle 10:42 amGaleazzo.
al termine della mia carriera lavorativa come impiegata in un’azienda privata, all’età di 57 anni, maturerò 40 anni di contributi di cui:
i primi 20 anni a tempo pieno
i rimanenti 20 anni part-time al 50%
nel 1995 avevo maturato 18 anni di contributi.
sarà più favorevole nel mio caso il calcolo retributivo o contributivo?
potrebbe essere utile lavorare gli ultimi 4 anni a tempo pieno?
grazie per una cortese risposta
9 aprile 2010 alle 10:34 am@ Bruna,
14 aprile 2010 alle 5:53 pmper poter rispondere al tuo quesito occorrerebbe poter fare delle stime di calcolo applicando entrambi i sistemi, contributivo e retributivo, ma non è semplice trovare esperti in grado di fornire questo genere di servizio, ed i Patronati forniscono tali calcoli solo quando si è in procinto di maturare il diritto al pensionamento. In ogni caso, il ritorno al lavoro a tempo pieno ha sicuramente effetti positivi sull’importo della pensione, soprattutto se questa verrà calcolata con il sistema retributivo.
sono un dipendente publico con 29 anni di servizio e 14 anni da dipendente privato anni già riscattati . totale anni 43 e mesi 6 posso andare in pensione anche subito, ma se vado in pensione a maggio 2011 verro penalizato dal calcolo dei coefficienti. grazie
19 aprile 2010 alle 9:59 pm@Franco,
21 aprile 2010 alle 5:38 pmcome più volte ribadito, la modifica dei coefficienti di trasformazione non riguarda coloro a cui si applica il calcolo della pensione con il sistema retributivo, e cioè tutti coloro che hanno maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
Raul:
25 aprile 2010 alle 11:02 pmSono nato in luglio del 1948. Dal gennaio 1974 lavoro come medico presso un ospedale pubblico; dal 1997 come Primario. Ho anche riscattato i 6 anni di università. Vorrei sapere: se decidessi di rimanere a lavorare fino al compimento dei 65 anni (quindi per altri 3 anni) avrei una perdita nella mia pensione?
Grazie
@Raul,
29 aprile 2010 alle 10:38 amaumentando il periodo di contribuzione la pensione non può che incrementarsi, a meno che negli anni immediatamente precedenti il pensionamento non si verifichi una diminuzione sostanziale della retribuzione.
SONO NATO A SETTEMBRE DEL 1950, DAL 16/10/1978, LAVORO COME IMPIEGATO, PRIMA PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO( 1999) E POI PRESSO ENTE PROVINCIA A TUTT’OGGI. HO RISCATTATO IL SERVIZIO MILITARE PARI A 14 MESIE E 14 GIORNI. INOLTRE HO RISCATATO PERIODI DI LAVORO DIPENDENTE, PARI A MESI 4 E GIORNI 20. TUTTI I PERIODI RISCATTATI ERANO PRECEDENTI L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ A TEMPO INDETERMINATO. VI CHIEDO CON QUALE SISTEMA POSSO ANDARE IN PENSIONE ? QUANDO POSSO ANDARE IN PENSIONE ? MI CONVIENE FARE 40 ANNI DI LAVORO ?QUALE SARA’ IL COEFFICIENTE ? HO INOLTRE 3 MESI DI LAVORO IN GERMANIA, NON RISCATTATI.
29 aprile 2010 alle 12:35 pmSALUTI FRANCO
chiedo cortesemente di aiutarmi a capire meglio una questione che per me è ancora confusa…in merito all’accesso pensionistico.
9 maggio 2010 alle 8:27 pmIl dubbio è questo:
Poniamo che un dipendente pubblico maturi il requisito pensionistico dei 40 anni contributivi entro settembre di un certo anno, e per effetto delle finestre debba aspettare il 1° gennaio dell’anno successivo (forze armate)… possiamo dire che raggiunto il diritto può ritenersi al riparo da eventuali nuove riforme pensionistiche oppure nel periodo che va dalla maturazione del diritto (settembre) all’apertura della finestra(gennaio successivo) deve ancora ritenersi soggetto a nuove riforme?
Grazie per il tuo parere
Pino
@ Francesco,
10 maggio 2010 alle 10:10 amper avere risposte a queste domande e ottenere informazioni precise in base alla quali valutare quando conviene andare in pensione, consigliamo di rivolgerti a un patronato. Grazie dell’attenzione
Alla data del 31.12.1995 ho maturato 928 settimane di contribuzione, come posso fare per entrare nel sistema retributivo? Quanto perderò al momento della pensione con il sistema misto?
10 maggio 2010 alle 5:18 pm@Pino,
11 maggio 2010 alle 1:04 pmgeneralmente il legislatore nell’introdurre modifiche peggiorative in materia pensionistica tende a garantire l’applicazione della normativa precedente a chi ha raggiunto i requisiti di età e di anzianità contributiva alla data immediatamente precedente l’entrata in vigore delle nuove norme.
Gentilissimo dottore,
13 maggio 2010 alle 12:58 pmcome pensionato FS esercente attività professionale, dal 1996 a tuttoggi, ho versato contributi alla gestione separata L.335 per un montante contributivo di € 27.235,50.
Avendo il 02.05.2009 compiuto 65 anni, in data 30.09.2009 ho chiesto la liquidazione della pensione supplementare sulla scorta dei contributi versati in tale gestione.
Mi viene liquidata, a partire dal 1° gennaio 2010, per effetto dei nuovi coefficienti di trasformazione, una pensione miserabile, al netto delle trattenute, di € 81,40 !!
Le chiedo gentilmente:
1. Avendo presentato domanda il 30.09.2009, è giusto penalizzarmi applicando il coefficiente di trasformazione del 5,6200% in vigore dal 2010, in luogo del 6,136% in vigore nel 2009?
2. Per quale logica contorta ed assurda tali coefficienti influiscono anche sul pregresso e non da quando entrano in vigore.
3. Quali iniziative legali sono state o saranno prese per eliminare o migliorare una legge così assurda e ingiusta, che penalizza i poveri pensionati in momenti così difficili?
La ringrazio per la sua disponibilità.
Carlo
Ho maturato 928 settimane contributive alla data del 31 dicembre 1995, pertanto per 12 settimane, mi sembra che, dovrei avere il calcolo pensionistico con il sistema misto. Certamente più svantaggioso rispetto al retributivo. Vorrei sapere in base ai coefficienti di trasformazione da applicare al periodo contributivo, quanto perderò al momento della pensione , qualora questa arrivi tra otto anni. Grazie.
13 maggio 2010 alle 7:07 pmHo 53 anni e sono sempre stato dipendente, (dal 1975) prima come impiegato e negli ultimi 11 anni come dirigente.
16 maggio 2010 alle 12:03 amOra, dal 2009, (in considerazione alla crisi lavorativa) ho cambiato società accettando una occupazione da impiegato con notevole riduzione dello stipendio.
Mi interesserebbe sapere se è vero che per il calcolo della pensione si può richiedere (all’atto del raggiungimento dei requisiti necessari) di potere eseguire il calcolo stesso sulla base dei migliori dieci anni di retribuzione (in modo tale da poter aver diritto ad una buona pensione) e/o se viceversa valgono gli ultimi anni lavorativi (e quanti).
Ringraziando anticipatamente per la risposta , porgo
Distinti saluti
Mario
@Carlo,
18 maggio 2010 alle 4:01 pmpurtroppo, l’attuale normativa, per la liquidazione della pensione con il
calcolo contributivo, prevede l’applicazione dei coefficienti di
trasformazione in vigore al momento della liquidazione della pensione.
Anche sul nostro blog abbiamo sottolineato l’iniquità di tale disposizione.
Non ci risulta che siano state presentate proposte legislative per limitare
l’impatto negativo della norma.
@Nicolò,
18 maggio 2010 alle 4:07 pmnon è possibile fare ipotesi di calcolo attendibili così a lungo termine,
tenendo anche conto che è previsto un adeguamento a cadenza triennale dei
coefficienti di trasformazione.
@Mario,
18 maggio 2010 alle 5:30 pmil calcolo della pensione con il sistema retributivo viene effettuato sulla media delle retribuzioni percepite nei 10 anni immediatamente precedenti la data di decorrenza della pensione stessa. Solo per alcune situazioni particolari, su richiesta dell’interessato, è possibile non utilizzare le settimane relative a periodi in cui il lavoratore ha percepito retribuzioni ridotte. Si tratta dei casi di malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza e puerperio, sospensione o riduzione del lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni, purchè non sia stata accreditata contribuzione figurativa ad integrazione.
Salve, sono una docente di scuola primaria con 36 anni e 7 mesi di contributi al 1^ settembre 2010. Vorrei sapere , optando per il sistema contributivo, che penalizzazione ci sarebbe.
20 maggio 2010 alle 5:01 pmDesidererei inoltre sapere come calcolare lo stipendio mensile in caso di lavoro part time. Grazie mille.
Ancora grazie per la risposta data. Ho capito che forse nel mio caso è meglio che io rientri nel calcolo MISTO. Dico questo perchè attualmente ho un montante di € 650.000,00(è lo stipendio lordo?) e siccome presumo che gli ultimi anni lavorativi saranno per me i meno retribuiti, calcolare la pensione col sistema retributivo (media degli ultimi 10 anni) potrebbe essere più svantaggioso, anche se nel contributivo si abbasseranno i coefficienti di calcolo (ogni tre anni?). E’ giusta questa mia convinzione?
23 maggio 2010 alle 7:29 pmPerchè il calcolo nel sistema retributivo non cambia mai? (80%)
Grazie.
@Delia,
26 maggio 2010 alle 11:37 amin caso di part-time la retribuzione viene proporzionalmente ridotta prendendo come riferimento l’orario settimanale di lavoro e calcolando la percentuale di riduzione sulla base del nuovo orario. Ad esempio, se il normale orario settimanale è di 40 ore (8 ore lavorative per 5 giorni a settimana) e lo si vuole ridurre a 30 (6 ore per 5 giorni), si ha un part-time al 75%, con conseguente erogazione di una retribuzione mensile lorda pari al 75% di quella che si percepiva a full-time.
In linea di massima, non è possibile quantificare la penalizzazione sullla pensione conseguente al passaggio da tempo pieno a part-time; se mancano pochi anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento può provare a chiedere un calcolo indicativo ad un Patronato.
@Nicolò,
in linea di massima il calcolo retributivo è più favorevole rispetto a quello contributivo, anche se per i lavoratori che percepiscono retribuzioni superiori ad un certo importo annuo (circa 60.000 euro) il calcolo contributivo potrebbe anche non risultare così sfavorevole. Usiamo volutamente il condizionale perchè la normativa in materia previdenziale è suscettibile di modifiche che non è possibile preventivare anche nel breve-medio termine.
I criteri per il calcolo della pensione con il sistema retributivo non cambiano perchè si tratta di un sistema soppresso dalla Riforma Amato del 1995, anche se continua ad essere applicato in tutto o in parte ai lavoratori che risultavano essere già dipendenti al 31.12.1995.
26 maggio 2010 alle 11:38 amIn ogni caso, anche nel sistema di calcolo retributivo esistono alcuni parametri (massimale contributivo e coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili) che vengono aggiornati annualmente.
buongiorno, io maturo i 40 anni di contributi pensionistici a febbraio 2011, con la nuova legge quando ci posso andare o 58 anni a settembre.grazie
26 maggio 2010 alle 7:00 pmLa ringrazio molto per avermi risposto in merito alla domanda sul part time, desidererei ricevere risposta anche al primo quesito, cioè che penalizzazione ci sarebbe sulla pensione optando per il sistema contributivo ( mi angoscia l’idea di dover rimanere nella scuola ancora per 4 anni per poter andare in pensione con il sistema retributivo ) essendo una docente con 36 anni e 7 mesi di contributi al 1^ settembre 2010. Grazie.
26 maggio 2010 alle 10:35 pmGentilissimo Dott.Sorrentini. La prego volermi aiutare in questa situazione ” incarbugliata ” in cui mi trovo :
Sono nato a Gennaio 1955 e ho prestato servizio militare in Marina come sottufficiale, per 5 anni di cui 4 imbarcato.La M.M. mi ha riconosciuto ( in base al D.P.R.1092/73-artt.18-19-20. ) una maggiorazione del periodo d’imbarco-anni computabili pari a 2/5 di percentuale che danno : 1 anno 8 mesi e 7 giorni di contributi ).Pertanto,in virtu’ di questa maggiorazione, questo ulteriore periodo contributivo ,puo’ essere aggiunto alla mia contribuzione attuale presso l’INPS come lavoratore dipendente ? Che attualmente e’ pari a 38 anni fatti al 31.12.2009 ( incluso il normale periodo militare gia’ inserito dall’INPS ) ? Se’ SI a chi devo rivolgermi per avere questo diritto ? Dottore,la prego ancora: Sono andato in mobilita’ con accordo tra le parti,il 1° maggio.2010 per 2 anni e praticamente compierei 40 anni di contribuzione il 31.12.2012 ed uscire con la finestra di Aprile 2013…se’ non mi sbaglio ? Le chiedo in virtu’ di questo,cosa andrei a perdere sulla pensione andando in mobilita’ 2 anni prima ? Il mio calcolo pensionistico e’ quello Retributivo ( come spiegato chiaramente da Lei in altri interventi !) PS. ( Compirei 40 di contributi il 31.12.2012 se’ non mi vengono riconosciuti gli anni d’imbarco-computabili come spiegato sopra…….diversamente potrei andare anche prima se non mi sbaglio e’ giusto Dottore ? ) . Infiniti ringraziamenti !! Francesco
28 maggio 2010 alle 9:32 am@Delia,
28 maggio 2010 alle 12:14 pmsiamo spiacenti ma non possiamo in questa sede quantificare le penalizzazioni derivanti da una eventuale decisione di optare per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Le rinnoviamo il suggerimento di chiedere l’ausilio di un Patronato.
@Francesco,
28 maggio 2010 alle 4:03 pmconsigliamo di rivolgersi ad un Patronato per la verifica relativa alla maggiorazione relativa al servizio militare. Dal periodo di mobilità, anche se immediatamente precedente il pensionamento, non derivano penalizzazioni sulla misura della pensione.
Ma in definitiva, è vero o no che con il sistema retributivo si calcola la pensione sempre in base agli ultimi dieci anni di contribuzione?
30 maggio 2010 alle 6:21 pmGrazie.
HO 46 ANNI DI ANZIANITA’ VORREI SAPERE QUANDO POSSO ANDARE IN QUIESCENZA E SE DOVRO’ ATTENDERE X PERCEPIRE LA PENSIONE GRAZIE.
8 giugno 2010 alle 10:56 amIl 31.12.2010 avrò 38 anni 7 mesi 10 giorni di versamenti Inpdap. Mi dicono che potrei andare in pensione (60 anni il 10 ottobre c.a.) con decorrenza 1 luglio 2011 (finestra). Se attendo i 40 anni questi maturerebbero i giugno 2012 e la finestra sarebbe il 1 luglio 2013. A che penalizzazione vado incontro con questa anticipazione, dato che mi sembra poi non sia possibile andare se non nel 2013? Grazie
9 giugno 2010 alle 4:40 pmvolevo cortesemente acquisire la vostra opinione in merito alle nuove norme introdotte dal decreto n.78 del 31/5/2010 relativamente alle finestre pensionistiche (scorrevoli)
- Secondo voi il personale delle forze armate che matura i requisiti pensionistici (a partire dal 2011) in base al DLG165/97 art 6 (commi 1 oppure 2 )
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97165dl.htm#tabb
sono comunque sottoposti alle nuove regole imposte dal decreto 78/2010?
11 giugno 2010 alle 5:56 pmGrazie Pino!
Gentile dottore,
13 giugno 2010 alle 11:28 amsono nato il1° gennaio 1952, ho versato contributi dal 04.1977, secondo la normativa vigente quando potrò andare in pensione come medico dipendente di struttura privata accreditata ?
grazie
E’ vero che per la pensione di anzianità non sono più sufficienti 40 anni ma ce ne vorranno 41? Grazie.
19 giugno 2010 alle 6:41 pmnato 7/06/1954 andro’ in pensione secondo patronato (con 57 anni di eta’ e35 anni di contributi per deroga di chi e’ stato autorizzato ai veramenti volontari prima del 2007)
11 luglio 2010 alle 2:41 ampensione in giugno 2011 con finestra 1 ottobre 2011.
Nell’anno 2011 (a dicembre) in realta’ avro’ versato 40 anni di contributi.
Per il calcolo della pensione si parla di quota “A” +”B”…….
Gli ultimi tre anni (dei 10 della quota”B”) sono stato inscritto alle liste di mobilita’, ed ho lavorato saltuariamente pertanto i contributi versati sono inferiori a quelli degli anni precedenti.
Vorrei sapere se e’ possibile scartare questi anni dal calcolo (utilizzando quelli precedenti).
@ tutti coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2010,
ribadiamo che le modifiche previdenziali che verranno introdotte dalla manovra finanziaria attualmente all’esame del Senato non li riguardano.
@ chi maturerà i requisiti dal 2011 in avanti,
non possiamo dare risposte certe prima della fine del mese di luglio.
Nella stessa situazione si trovano gli Enti Previdenziali ed i Patronati a cui sarebbe consigliabile rivolgersi per un attento esame della propria posizione previdenziale, ma solo dopo che verrà pubblicata la Legge di conversione del DL 78/2000.
14 luglio 2010 alle 2:41 pmBuon giorno, nato il 02/01/1954 sono in possesso di 1844 settimane contribuitive, di cui 427 settimane di contributi gia’ trsformati per navigazione su navi commerciali.
15 luglio 2010 alle 10:19 amE numero 93 settimane derivate da Servizio Militare in Marina.
quindi per un totale al 31 Giugno, 2010 di 1947 settimane.
Quando potro’ andare in pensione?
Grazie.
Buon giorno, nato il 02/01/1954 sono in possesso di 1844 settimane contribuitive, di cui 427 settimane di contributi gia’ trsformati per navigazione su navi commerciali.
27 luglio 2010 alle 11:39 amE numero 93 settimane derivate da Servizio Militare in Marina.
quindi per un totale al 31 Giugno, 2010 di 1947 settimane.
Quando potro’ andare in pensione?
Grazie.
Sono un dipendente statale del comparto difesa arruolato il 21/09/1987. volevo sapere in quale misura influiscono i cinque anni di riscatto nel sistema contributivo. grazie
15 agosto 2010 alle 1:30 pmBuonasera, sono nato il 20.01.1953 ho maturato 36 anni e 4 mesi di contribuzione, quindi la mia pensione verra’ liquidata con il metodo retributivo in quanto entro il 2001 non ho optato per il calcolo contributivo. Ai tempi non credevo che mi sarei trovato nella situazoine attuale.
20 agosto 2010 alle 8:49 pmDal 2008 per una diversa organizzazione del lavoro sono passato da una somma utile alla contribuzione media di 43000 euro l’anno a una di 30000 euro. Avendo la finestra di uscita al 1 febbraio 2015 mi trovo ad avere versato per 20 degli ultimi 25 anni cifre superiori alla media degli ultimi 5 o 10 anni per cui il calcolo di quota A e B viene fortemente penalizzato.
Se avessi optato in tempo per il sistema contributivo totale la mia pensione lorda avrebbe potuto essere superiore di quasi il 50% rispetto al calcolo con il sistema retributivo.
La legge 243/04 riapre per le lavoratrici la possibilita’ di optare per il sistema contributivo dal 2008 al 2015. Non Le sembra questa una discriminazione anticostituzionale nei confronti dei lavoratori uomini che potrebbero trovarsi nella mia situazione?
Grazie
perchè non si lascia la facolta’ di decidere al lavoratore di rimanere dopo i 40 anni di contributi?
21 agosto 2010 alle 10:17 pmSalve ho 37 anni ed 8 mesi, ho effettuato solo 2 anni ed 1 mese di contributi all’INPS. il mio reddito attuale è di 23.800€/annui; a 65 anni quanto avrò di pensione ?
Mi conviene riscattare la laurea quinquennale con 31.800€ (256 settimane di contribuzione)?
Grazie
23 agosto 2010 alle 10:17 amCome già ho avuto modo di dire, per poche settimane rientro nel sistema MISTO. Rivedendo i giusti parametri, ho constato che al momento della pensione, sarò penalizzato sul rateo mensile, per circa un 50% rispetto al sistema RETRIBUTIVO.
24 agosto 2010 alle 12:32 pmMa che razza di legge ha fatto Dini ?
Ho preso un abbaglio ?
Vorrei una risposta di conforto se possibile. Grazie.
Il Vitalizio dei signori ministri sicuramente non ha perso nulla in quanto non collegato con le pensioni. Eppure sono tanti e troppi soldi pubblici. Cosa ne pensate Voi. Si risanerebbe un po’ l’ Italia?
28 agosto 2010 alle 11:30 am