Nel nostro paese la previdenza complementare è soggetta al trattamento fiscale secondo il metodo dell’ETT, che consiste in una esenzione parziale dei contributi (E) al momento del versamento e nella tassazione sia dei rendimenti (T) che delle prestazioni previdenziali (T), anche se con criteri diversi. Esaminiamo il tutto in dettaglio.
Contributi
I contributi versati alla previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro non sono fiscalmente imponibili nei limiti di un massimale annuo di 5.164,57 euro. Ciò significa che se si versa un importo maggiore, la parte di contribuzione eccedente il massimale sarà soggetta a tassazione (a meno che non si sia iscritti ad un fondo che opera in deroga, come avviene per il Fondo Mario Negri).
Nel caso in cui una parte di contribuzione fosse stata tassata il lavoratore deve aver cura di comunicare al fondo pensione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce, la quota di contributo eventualmente non dedotta, in modo che se ne possa tenere conto in sede di tassazione della prestazione pensionistica (art.8, comma 4, del D.Lgs. 5.12.2005, n.252), poiché vige il principio secondo cui ciò che viene tassato in fase di accantonamento non deve essere tassato nuovamente al momento della corresponsione del trattamento pensionistico.
Rendimenti
I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione agevolata prevista per le rivalutazioni del TFR. Il fondo pensione applica annualmente, quindi, una tassazione dell’11% sui rendimenti attribuiti ai conti individuali degli iscritti.
Prestazioni
Il nostro sistema di tassazione delle prestazioni è piuttosto complicato, in quanto tiene conto delle varie normative che si sono succedute negli anni e, inoltre, prevede procedure diverse a seconda della tipologia di prestazione che viene erogata dal fondo pensione.
La riforma più recente, quella entrata in vigore dal 2007, ha reso molto conveniente il trattamento fiscale dei trattamenti di previdenza complementare proprio allo scopo di incentivare il ricorso a tale forma di investimento.
In pratica, la tassazione sulla parte di prestazione pensionistica maturata dal 2007 in avanti, se erogata sotto forma di rendita, prevede l’applicazione dell’aliquota fissa del 15% (diminuita di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo successivo al 15esimo fino ad arrivare al 9% con 35 anni di anzianità).
Analogo criterio si applica per le richieste di riscatto della posizione in caso di invalidità permanente, disoccupazione non inferiore a 12 mesi o morte dell’aderente prima del diritto alla maturazione della prestazione pensionistica, oppure per le richieste di anticipazione per far fronte a spese sanitarie a seguito di grave stato di salute dell’iscritto o dei suoi familiari.
Per le altre richieste di anticipazione o riscatto si applica, invece, l’aliquota fissa del 23%.
Se, al momento del pensionamento, in luogo della rendita mensile si richiede la liquidazione della prestazione pensionistica in tutto o in parte in forma capitale, l’aliquota del 15% viene applicata solo se il capitale richiesto non eccede il 50% dell’importo complessivamente accantonato. In caso contrario si applica la normativa in vigore fino al 31 dicembre 2006, ovvero i medesimi criteri, meno favorevoli, previsti per la tassazione del TFR accantonato in azienda (tassazione separata).
Solo nel caso in cui la conversione in rendita di almeno il 70% del maturato dal 1.01.2007 sia inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS, il fondo pensione può applicare l’aliquota agevolata del 15% anche in caso di liquidazione al 100% sotto forma capitale.